Dopo le innumerevoli sviste sui punteggi da parte di molti USR in relazione ai nuovi elenchi delle GPS, ecco che il Ministero dell’Istruzione corre ai ripari. Una nota di chiarimento del MI, la n. 1588 dell’11 settembre 2020, fornisce tutti i ragguagli in merito alle convocazioni dei supplenti da GPS e precisa a chi spetta l’incombenza dei controlli e delle verifiche sulla validazione dei punteggi attribuiti agli aspiranti.

Nota di chiarimento del MI sulle GPS e Supplenze 2020/21

Nuova anagrafe dei docenti – All’interno della nota viene precisato che verrà costituita un’anagrafe dei docenti, necessaria per la fase della validazione delle graduatorie provinciali di cui all’OM 60 del 10 luglio 2020. Si tratterà in sostanza di una banca dati ‘permanente’ in cui saranno riportati i titoli e i servizi dichiarati e “validati” di ogni docente/aspirante.

Controlli su più livelli – Il controllo di validazione delle istanze sarà effettuato a più livelli: 1) dal sistema informativo; 2) dagli ambiti territoriali congiuntamente alle scuole polo; 3) dalle scuole di nomina in cui l’aspirante stipulerà il primo contratto di lavoro a tempo determinato.

La procedura dei controlli: cosa prevede la norma

Alle Istituzioni Scolastiche di primo contratto spetta il compito più arduo, ovvero un controllo meticoloso e attento dei titoli dichiarati dall’aspirante supplente. In sostanza, le scuole di assegnazione dopo le operazioni di nomina dovranno effettuare con tempestività tutti i relativi controlli circa la veridicità delle dichiarazioni presentate dagli aspiranti nelle domande GPS 2020.

Esito positivo – Nel caso di esito positivo il Dirigente Scolastico, al termine della disamina, dovrà comunicare l’esito della verifica all’Ufficio territoriale, il quale a sua volta dovrà convalidare i dati contenuti nella domanda sul sistema centrale, dando contemporaneamente notizia dell’avvenuta convalida all’interessato. La convalida dei titoli tornerà utile per ulteriori domande. Per tale motivo diventa imprescindibile la costituzione dell’anagrafe nazionale del personale docente.

Esito negativo – In caso di esito negativo, il Dirigente Scolastico comunicherà all’Ufficio competente tale risultanza, ai fini delle esclusioni o ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante. Identica comunicazione viene inviata anche all’aspirante interessato.

Le gravi incombenze dei Dirigenti Scolastici in merito alle ‘dichiarazioni mendaci’

Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000”. Un aspetto questo che sta destando parecchie perplessità da parte dei Presidi.

Servizio di fatto e non di diritto – La nota precisa inoltre che “in caso siano riscontrate dichiarazioni false, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante è dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, non è attribuito alcun punteggio e non viene valutato ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera”.

Controlli sui titoli di accesso – Notevole importanza rivestirà il controllo relativo al titolo di accesso: per la I Fascia si terrà conto dell’abilitazione o della specializzazione, per la II Fascia si porrà attenzione al possesso del titolo di studio + i CFU previsti dalla normativa vigente; nel caso del sostegno si terrà in debito conto delle tre annualità svolte nel medesimo grado.

Titolo di accesso non valido – Da precisare inoltre che nel caso in cui si riscontrasse la non validità del titolo di accesso il contratto ovviamente non verrà perfezionato e lo stesso sarà immediatamente rescisso.

La nota ministeriale infine prescrive di porre attenzione agli altri titoli dichiarati dagli aspiranti, in particolare: l’altra laurea, la laurea triennale, il diploma di ITS, gli assegni di ricerca, la specializzazione su sostegno, il diploma biennale di specializzazione e i titoli di servizio.

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