I provvedimenti di esclusione dunque fanno riferimento all’art. 7, comma 9 dell’O.M n. 60 del 10/7/2020 e nello specifico recita:
“Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità“.
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