Quindi, anche se il personale ATA ha modificato il proprio regime da sei giorni a cinque giorni settimanali, i giorni di ferie residui devono essere calcolati secondo il criterio dell’anno scolastico in cui sono stati maturati.
L’ARAN conferma che le ferie maturate devono essere fruite secondo le condizioni stabilite nel contratto collettivo e non possono essere ridotte a causa della modifica dell’orario di servizio. Pertanto, il personale ATA può utilizzare i giorni residui con il criterio adottato nell’anno scolastico di riferimento, indipendentemente dalla variazione del proprio regime di servizio.