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Fruizione ferie del Personale ATA: riduzione dei giorni di servizio e riparametrazione [Chiarimenti]

Il personale ATA che passa da un regime di 6 a 5 giorni settimanali deve considerare le ferie residue secondo l'anno scolastico in cui sono state maturate.

Ferie del personale scolastico docenti e ata

Il personale ATA che ha modificato il proprio regime di servizio da sei giorni a cinque giorni settimanali nell’anno scolastico in corso deve considerare una regola specifica per il calcolo delle ferie residue dell’anno precedente. A chiarire la questione è l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) con un orientamento applicativo pubblicato il 17 febbraio.

Cosa prevede il CCNL sulla fruizione delle ferie?

Secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10, del CCNL del 29 novembre 2007, le ferie non godute possono essere recuperate l’anno successivo in caso di necessità di servizio, motivazioni personali o malattia. Nello specifico:

  • Il personale docente può usufruire delle ferie residue nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
  • Il personale ATA deve fruire delle ferie non godute entro il mese di aprile dell’anno successivo, previo parere del DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi).

Le ferie residue vengono riparametrate?

No, le ferie già maturate non subiscono riparametrazione. Questo significa che i giorni di ferie spettanti per l’attività svolta nel precedente anno scolastico rimangono quelli previsti in base all’orario di lavoro effettivo.

Quindi, anche se il personale ATA ha modificato il proprio regime da sei giorni a cinque giorni settimanali, i giorni di ferie residui devono essere calcolati secondo il criterio dell’anno scolastico in cui sono stati maturati.

Cosa dice l’ARAN in sintesi

L’ARAN conferma che le ferie maturate devono essere fruite secondo le condizioni stabilite nel contratto collettivo e non possono essere ridotte a causa della modifica dell’orario di servizio. Pertanto, il personale ATA può utilizzare i giorni residui con il criterio adottato nell’anno scolastico di riferimento, indipendentemente dalla variazione del proprio regime di servizio.

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