Più in particolare, il personale docente avrà diritto alla fruizione di 5 giorni di permesso per le attività di formazione, sia in qualità di discente che di formatore. Per quanto riguarda invece la partecipazione dei docenti a corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico, questa avverrà al di fuori delle ore di insegnamento, ma in ogni caso durante le proprie ore di servizio.
Il diritto ai cinque giorni di permesso viene dunque garantito al personale docente nel corso di tutto l’anno scolastico. La partecipazione a tali attività prevede l’esonero completo dal servizio di insegnamento e l’automatica sostituzione dell’interessato, ai sensi della normativa vigente che riguarda le supplenze brevi in tutti gli ordini e gradi scolastici. Le medesime regole valgono in caso in cui si tratti di attività formative musicali e/o artistiche, come per esempio per gli insegnanti di strumento musicale o di discipline artistiche.
Le medesime regole e modalità (la fruizione dei cinque giorni di permesso e/o l’adattamento dell’orario di lavoro) dovranno valere anche al personale docente che svolge la funzione di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Ovviamente, la fruizione dei cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Infine, il completamento del corso di laurea o l’iscrizione a nuovi corsi di laurea per gli insegnanti in possesso di diploma attualmente in servizio, avranno la priorità sulle altre tipologia di corsi di formazione.