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Formazione personale docente nel CCNL 2019/21: cosa c’è da sapere

Le nuove regole presenti nel CCNL 2019/21 riguardanti la formazione del Personale docente: si ha diritto a 5 giorni di permesso

Formazione

L’argomento formazione del personale docente è stato trattato nel nuovo CCNL scuola 2019-2021, e precisamente al comma 8. Tale aspetto riguarda in particolare i casi di docenti che vogliono partecipare ad attività formative e/o a corsi di formazione interni all’amministrazione scolastica. Vediamo, in sintesi, cosa prevede il nuovo contratto in attesa che venga siglato definitivamente dai sindacati e dall’Aran.

Formazione personale docente: esonero completo e sostituzione in orario di servizio

In questo caso, per evitare problemi riguardanti la sostituzione del personale assente durante l’attività didattica, il nuovo contratto prevede che tale attività debba avvenire obbligatoriamente durante l’orario di servizio, e comunque fuori dell’orario di insegnamento.

Per tale ragione dunque il docente che intende partecipare ad attività di formazione sarà considerato, da parte dell’Amministrazione Scolastica, a tutti gli effetti in servizio. Se poi l’attività si svolge fuori dalla propria sede di servizio, la partecipazione alla stessa dovrà comportare il rimborso delle spese di viaggio all’interessato.

Più in particolare, il personale docente avrà diritto alla fruizione di 5 giorni di permesso per le attività di formazione, sia in qualità di discente che di formatore. Per quanto riguarda invece la partecipazione dei docenti a corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico, questa avverrà al di fuori delle ore di insegnamento, ma in ogni caso durante le proprie ore di servizio.

5 giorni di permesso per formazione: vale anche per le attività musicali e artistiche

Il diritto ai cinque giorni di permesso viene dunque garantito al personale docente nel corso di tutto l’anno scolastico. La partecipazione a tali attività prevede l’esonero completo dal servizio di insegnamento e l’automatica sostituzione dell’interessato, ai sensi della normativa vigente che riguarda le supplenze brevi in tutti gli ordini e gradi scolastici. Le medesime regole valgono in caso in cui si tratti di attività formative musicali e/o artistiche, come per esempio per gli insegnanti di strumento musicale o di discipline artistiche.

Docente formatore, esperto e/o animatore: le novità

Le medesime regole e modalità (la fruizione dei cinque giorni di permesso e/o l’adattamento dell’orario di lavoro) dovranno valere anche al personale docente che svolge la funzione di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Ovviamente, la fruizione dei cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Infine, il completamento del corso di laurea o l’iscrizione a nuovi corsi di laurea per gli insegnanti in possesso di diploma attualmente in servizio, avranno la priorità sulle altre tipologia di corsi di formazione.

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