Rivoltosi al TAR, il MIM ha spiegato che i punti utili per la realizzazione sono stati tolti perché il bacino d’utenza è stato considerato non come il numero di bambini da 3 a 6 anni residenti nell’area, ma come il numero di bambini che avrebbero frequentato l’istituto.
Dopo una sentenza favorevole al MIM, la decisione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo la decisione del ministero “arbitraria”. I tecnici non avrebbero considerato che la carenza procedurale non era addebitabile al Comune, ma alla mancanza di una programmazione generale a monte, di cui il MIM era in parte responsabile.
Le conseguenze? Se i punti verranno restituiti ai progetti e la graduatoria iniziale sarà ripristinata, ma i fondi non saranno disponibili, il Ministro dovrà risarcire una somma uguale al valore del finanziamento che sarebbe spettato alla parte appellante, ovvero circa 6 milioni di euro.