Il riferimento normativo principale è la sentenza della Corte di Cassazione n. 3021 del 10 febbraio 2020, che stabilisce che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale. Ciò significa che chiunque si trovi in una situazione simile deve agire tempestivamente per far valere i propri diritti.
Il Tribunale di Parma ha basato la sua decisione su diversi orientamenti giurisprudenziali, tra cui le recenti sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715/2024, n. 15415/2024 e n. 13440/2024). Secondo questi pronunciamenti, un docente a tempo determinato ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non fruite, a meno che il datore di lavoro non dimostri di averlo avvisato adeguatamente e invitato a prenderle.
Inoltre, il giudice ha richiamato la Direttiva 2003/88/CE e le sentenze della Corte di Giustizia Europea del 6 novembre 2018, che vietano la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite senza che il lavoratore sia stato messo in condizione di esercitare tale diritto.
La sentenza evidenzia che la normativa collettiva stabilisce che per i docenti a tempo determinato la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni non è obbligatoria. Se il lavoratore non ha richiesto le ferie durante l’anno scolastico, ha diritto al pagamento sostitutivo al termine del contratto.
Infine, la Corte di Giustizia Europea ha ribadito che un dipendente non può perdere il diritto alle ferie retribuite solo per non averle chieste, a meno che il datore di lavoro non lo abbia espressamente avvisato delle conseguenze.
Questa sentenza rappresenta un precedente importante per tutti i docenti precari che non hanno ricevuto il compenso per ferie non godute. Il consiglio è di verificare la propria posizione e, se necessario, presentare ricorso per ottenere il rimborso spettante. La giurisprudenza è chiara: la mancata monetizzazione delle ferie senza un invito formale a utilizzarle è illegittima.
Le conclusioni della Sentenza del Tribunale di Parla
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in perdona del Giudice, dott.ssa XXX XXX, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di XXX XXX all’indennità sostitutiva per ferie non godute per gli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e la somma già corrisposta a tale titolo dal Ministero dell’Istruzione.
2) Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore di XXX XXX dell’indennità per ferie maturate e non godute per complessivi Euro 11.875,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
3) Condanna il Ministero dell’Istruzione a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 3.000,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. e C.P.A., somme da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma, il 28 febbraio 2025.
Il Giudice