Un caso esemplare ha visto una docente ottenere il riconoscimento dell’indennità per ferie maturate e non fruite dal 2014 al 2017. La Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo che il personale non può essere considerato automaticamente in ferie, a meno che non vi sia una richiesta esplicita o un provvedimento del dirigente scolastico durante i periodi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.
La normativa nazionale, in particolare il D.L. n. 95/2012 e la Legge n. 228/2012, è stata interpretata dalla Cassazione alla luce della direttiva europea 2003/88/CE. Tale direttiva vieta la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all’indennità sostitutiva senza che il lavoratore sia stato adeguatamente informato. Questo approccio assicura che il personale scolastico abbia la possibilità di esercitare i propri diritti prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Il CCNL 2019/2021 ha apportato modifiche significative in materia. L’articolo 15, che regola la monetizzazione delle ferie non fruite, stabilisce che tale diritto è applicabile solo nei limiti delle vigenti norme di legge. Tuttavia, situazioni particolari, come decesso, malattia, infortunio o congedo obbligatorio per maternità o paternità, rappresentano eccezioni in cui è possibile richiedere il pagamento sostitutivo.
I dirigenti scolastici hanno il compito di emanare circolari specifiche per garantire che i supplenti siano pienamente consapevoli del diritto alle ferie e delle conseguenze della mancata fruizione. La gestione corretta di questo aspetto può contribuire a ridurre il contenzioso giuslavoristico e garantire il rispetto delle normative vigenti.
Per i supplenti, questa direttiva rappresenta una garanzia: il diritto alle ferie o alla relativa indennità non può essere perso per mancata richiesta se non è stato preceduto da un invito formale. In questo contesto, il rapporto tra normativa nazionale e diritto comunitario si dimostra essenziale per tutelare i diritti dei lavoratori in un settore strategico come l’istruzione.
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