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Ferie non godute personale scolastico supplente: la nota dell’USR Campania

L’USR Campania, attraverso una nota, ribadisce l’importanza della gestione delle ferie non godute da parte del personale scolastico a tempo determinato.

Calendario Scolastico Regionale

L’USR Campania ha recentemente ribadito un’importante direttiva relativa alla gestione delle ferie non godute per il personale scolastico a tempo determinato. La nota, diffusa il 10 gennaio, sottolinea l’obbligo dei dirigenti scolastici di invitare esplicitamente i supplenti a usufruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali. In assenza di tale invito, i supplenti mantengono il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute, conformemente alla normativa nazionale e alle disposizioni europee.

Ferie non godute del personale scolastico a tempo determinato: cosa dice la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16715/2024, ha confermato che i supplenti non possono perdere il diritto alle ferie non godute né alla relativa indennità se non sono stati invitati formalmente a usufruirne. La sentenza si basa sulla necessità che i dirigenti scolastici informino in modo chiaro i docenti circa il rischio di perdere tali diritti in mancanza di una richiesta specifica.

Un caso esemplare ha visto una docente ottenere il riconoscimento dell’indennità per ferie maturate e non fruite dal 2014 al 2017. La Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo che il personale non può essere considerato automaticamente in ferie, a meno che non vi sia una richiesta esplicita o un provvedimento del dirigente scolastico durante i periodi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.

Normativa nazionale e direttive europee sull’argomento

La normativa nazionale, in particolare il D.L. n. 95/2012 e la Legge n. 228/2012, è stata interpretata dalla Cassazione alla luce della direttiva europea 2003/88/CE. Tale direttiva vieta la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all’indennità sostitutiva senza che il lavoratore sia stato adeguatamente informato. Questo approccio assicura che il personale scolastico abbia la possibilità di esercitare i propri diritti prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Il CCNL 2019/2021 ha apportato modifiche significative in materia. L’articolo 15, che regola la monetizzazione delle ferie non fruite, stabilisce che tale diritto è applicabile solo nei limiti delle vigenti norme di legge. Tuttavia, situazioni particolari, come decesso, malattia, infortunio o congedo obbligatorio per maternità o paternità, rappresentano eccezioni in cui è possibile richiedere il pagamento sostitutivo.

Il ruolo dei Dirigenti Scolastici in relazione alla gestione delle ferie non godute dai supplenti

I dirigenti scolastici hanno il compito di emanare circolari specifiche per garantire che i supplenti siano pienamente consapevoli del diritto alle ferie e delle conseguenze della mancata fruizione. La gestione corretta di questo aspetto può contribuire a ridurre il contenzioso giuslavoristico e garantire il rispetto delle normative vigenti.

Per i supplenti, questa direttiva rappresenta una garanzia: il diritto alle ferie o alla relativa indennità non può essere perso per mancata richiesta se non è stato preceduto da un invito formale. In questo contesto, il rapporto tra normativa nazionale e diritto comunitario si dimostra essenziale per tutelare i diritti dei lavoratori in un settore strategico come l’istruzione.

Allegato

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