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Ferie non godute: il Tribunale di Chieti riconosce il diritto ai docenti precari

Il Tribunale di Chieti riconosce l’indennità per ferie non godute ai docenti precari con contratto al 30 giugno. Ecco cosa stabilisce la Cassazione e chi può ricorrere

Sentenza

Due recenti sentenze del Tribunale di Chieti (n. 47/2025 e n. 48/2025), pubblicate il 6 febbraio 2025, hanno stabilito che i docenti precari con contratto al 30 giugno hanno diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute. Il tribunale ha imposto il pagamento di migliaia di euro a ciascun ricorrente, oltre ai contributi previdenziali. Questa decisione rafforza il principio stabilito dalla Costituzione, dalle normative europee e dal CCNL Scuola, che garantiscono il diritto irrinunciabile alle ferie anche per il personale a tempo determinato.

Disparità di trattamento tra i precari della scuola

Nel settore scolastico, la gestione delle ferie varia in base al tipo di contratto. I docenti con supplenza annuale fino al 31 agosto ricevono regolarmente il pagamento delle ferie nei mesi estivi. Allo stesso modo, i supplenti brevi ottengono il compenso per i giorni di ferie maturati. Tuttavia, gli insegnanti con contratto al 30 giugno restano esclusi da questo trattamento economico, senza alcun riconoscimento monetario. Il Ministero dell’Istruzione considera tali docenti in ferie nei periodi di chiusura scolastica, senza una richiesta formale da parte loro.

La Cassazione conferma il diritto all’indennità sostitutiva

Con l’ordinanza n. 15415/2024, la Cassazione ha chiarito che i docenti precari non sono obbligati a prendere ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. Il diritto all’indennità sostitutiva sussiste se il dirigente scolastico non ha formalmente invitato l’insegnante a usufruire delle ferie, avvisandolo della possibile perdita del compenso. In assenza di tale comunicazione, i docenti con contratto al 30 giugno possono richiedere il pagamento per le ferie non godute.

A quanto ammonta il rimborso e chi può richiederlo?

L’importo dell’indennità varia in base a fattori come il grado di insegnamento e la data di assunzione. In generale, la somma non scende sotto i 1.500 euro per ogni anno scolastico. Il diritto al ricorso riguarda non solo gli attuali supplenti, ma anche i docenti entrati in ruolo, purché il periodo da recuperare rientri nei dieci anni previsti dalla prescrizione.

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