Con l’ordinanza n. 15415/2024, la Cassazione ha chiarito che i docenti precari non sono obbligati a prendere ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. Il diritto all’indennità sostitutiva sussiste se il dirigente scolastico non ha formalmente invitato l’insegnante a usufruire delle ferie, avvisandolo della possibile perdita del compenso. In assenza di tale comunicazione, i docenti con contratto al 30 giugno possono richiedere il pagamento per le ferie non godute.
L’importo dell’indennità varia in base a fattori come il grado di insegnamento e la data di assunzione. In generale, la somma non scende sotto i 1.500 euro per ogni anno scolastico. Il diritto al ricorso riguarda non solo gli attuali supplenti, ma anche i docenti entrati in ruolo, purché il periodo da recuperare rientri nei dieci anni previsti dalla prescrizione.