La sospensione delle attività scolastiche comporta l’esonero di docenti e studenti, mentre il personale ATA deve presentarsi a lavoro. Eventuali attività collegiali possono essere rinviate dal Dirigente scolastico, previa comunicazione. Al contrario, la chiusura degli istituti, causata da eventi gravi come nevicate o alluvioni, esonera tutto il personale senza conseguenze economiche o obblighi di giustificazione.
I giorni di chiusura per cause di forza maggiore vengono considerati come servizio effettivamente prestato. Questo vale per il conteggio dei 180 giorni necessari al completamento dell’anno di prova o per la proroga di una supplenza. Inoltre, l’anno scolastico resta valido anche con meno di 200 giorni di lezione, senza necessità di recuperare le giornate perse.