mercoledì, 15 Gennaio 2025
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Emergenze e scuola: diritti e doveri di docenti e personale ATA durante il maltempo

Tutela per docenti e personale ATA durante emergenze: diritti garantiti dal Codice civile per alluvioni e calamità. Nessun obbligo di recupero ore.

L’articolo 1256 del Codice civile stabilisce che un’obbligazione si estingue se un evento fuori dal controllo di chi deve adempiervi la rende impossibile. Questo principio si applica anche a docenti e personale ATA impossibilitati a svolgere il proprio lavoro a causa di emergenze, come alluvioni o altre calamità.

In queste situazioni, né docenti né personale ATA sono tenuti a recuperare le ore non lavorate. L’articolo 1258 rafforza questa tutela, includendo anche i casi in cui beni o strumenti necessari per l’attività scolastica risultano danneggiati o distrutti, confermando la protezione in situazioni straordinarie.

Emergenze scolastiche: assenze legittime e sicurezza pubblica


Le emergenze, come le allerte meteo, possono portare alla chiusura delle scuole o alla sospensione delle attività didattiche. Questi provvedimenti mirano a tutelare la sicurezza pubblica, considerata una priorità rispetto al regolare svolgimento del servizio scolastico. In tali situazioni, le assenze risultano pienamente legittime e sono riconosciute dalle disposizioni del Codice civile.

Differenza tra sospensione delle attività e chiusura degli istituti


La sospensione delle attività scolastiche comporta l’esonero di docenti e studenti, mentre il personale ATA deve presentarsi a lavoro. Eventuali attività collegiali possono essere rinviate dal Dirigente scolastico, previa comunicazione. Al contrario, la chiusura degli istituti, causata da eventi gravi come nevicate o alluvioni, esonera tutto il personale senza conseguenze economiche o obblighi di giustificazione.

Validità e utilità dei giorni di chiusura


I giorni di chiusura per cause di forza maggiore vengono considerati come servizio effettivamente prestato. Questo vale per il conteggio dei 180 giorni necessari al completamento dell’anno di prova o per la proroga di una supplenza. Inoltre, l’anno scolastico resta valido anche con meno di 200 giorni di lezione, senza necessità di recuperare le giornate perse.

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