La Corte di Cassazione ha escluso l’applicabilità della norma sul caporalato al caso in questione. I giudici hanno sottolineato che tale norma si riferisce esclusivamente al reclutamento di manodopera, generalmente legata a lavori manuali o non qualificati.
Il lavoro intellettuale, esercitato sia in forma subordinata che come libera professione, non può essere assimilato alla categoria generica della manodopera. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato l’arresto della dirigente scolastica, dichiarando che “il fatto non sussiste”.
La Cassazione ha annullato anche l’ordinanza relativa all’accusa di estorsione aggravata nei confronti dei lavoratori, rinviando il caso al Riesame per una rivalutazione. Questa decisione lascia aperta la possibilità di ulteriori sviluppi giudiziari, con l’obiettivo di chiarire eventuali responsabilità penali legate al comportamento dei dirigenti scolastici.