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Docenti fragili, vietata la DaD: quale procedura in caso di assenza per malattia?

Con il nuovo decreto sul Green Pass pubblicato in G.U. viene vietata la DaD e le difficoltà per i Docenti fragili saranno quelli di prima

Salute

Docenti fragili, adesso iniziano i problemi? Come sappiamo è stato pubblicato in G.U. la norma che rende obbligatorio il Green Pass a scuola, nelle università e nelle RSA. Ci si chiede adesso come faranno i lavoratori fragili a svolgere il loro lavoro da casa, visto che nella norma viene imposta la didattica in presenza a tutto il personale docente e non docente.

I docenti fragili sono stati dimenticati?

I lavoratori fragili sono quei lavoratori (dipendenti pubblici e privati) le cui condizioni di salute sono a rischio. Parliamo di salute labile derivante da rischi da immunodepressione o da stati di salute legati a patologie oncologiche e relative terapie salvavita.

Ovviamente queste condizioni di salute devono essere certificate attraverso degli appositi attestati rilasciati dai competenti organi medico-legali. A sancire quanto detto è l’art. 26, comma 2 del Decreto “Cura Italia”, noto decreto sulle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza COVID-19, introdotte come ricordiamo dal D.L. n. 18/2020 e convertito in Legge n. 27/2020.

La norma di cui sopra ha previsto che ogni scuola si dotasse di un “Medico Competente”. Lo stesso ha il compito di verificare se il docente fragile può svolgere in presenza la propria mansione, viste le condizioni di rischio della salute presente nel luogo di lavoro (locali scolastici).

La legge di cui ai paragrafi precedenti è stata pensata affinché i soggetti presenti a scuola utilizzassero solo alcune procedure e misure di sicurezza, tutt’ora utilizzate: le mascherine, la distanza interpersonale e l’igiene personale. Insomma, nulla fino ad allora riguardava i vaccini, visto che gli stessi subentrarono solo dopo l’emanazione della norma in oggetto.

Docenti fragili: tanti problemi

Allo stato attuale, nonostante la campagna vaccinale abbia indotto molti lavoratori a vaccinarsi, riducendo peraltro il rischio dei ricoveri in sala intensiva e i decessi, per i lavoratori fragili permangono tanti problemi gli stessi di prima.

Ci riferiamo in questo caso a quei lavoratori che non potendosi vaccinare o che pur vaccinandosi potrebbero comunque essere infettati, con conseguenze deleterie sulla loro salute.

Bisogna anche ricordare che durante l’a.s. 2020/21 sono stati adottati ulteriori disposizioni sull’emergenza pandemica che hanno continuato a garantire la tutela ai soggetti fragili mediante la cosiddetta “modalità agile”. Misura che è stata procrastinata fino al 31 Ottobre 2021.

La modalità agile viene adottata “attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

Questa misura è stata impiegata a scuola attraverso l’adozione della “Didattica a distanza” che ha consentito ai docenti fragili, durante buona parte dello scorso anno, di continuare a svolgere la loro attività didattica senza soluzioni di continuità.

Didattica solo in presenza: come faranno i docenti fragili? Altre beghe per i periodi di malattia

Ma adesso, con la pubblicazione in G.U. dell’obbligo del Green Pass e con la conseguenza della didattica in presenza le cose cambieranno.

Il Decreto “Cura Italia” ha subito, come dicevamo prima, alcune modifiche relative al termine ultimo dell’adozione del lavoro agile, fissandolo al 31 ottobre di questo anno.

Dunque, fino a quella data il lavoratore fragile avrà diritto a svolgere la sua prestazione in remoto. Tuttavia, se non si porrà in essere una ulteriore proroga a questa misura, diventerà impossibile stabilire come un lavoratore in condizioni di salute fragili potrà svolgere in presenza la sua mansione.

Neanche sulla questione malattia la soluzione sarà facile, visto che finora il periodo di malattia era equiparato al ricovero ospedaliero e per questo motivo non veniva considerato ai fini del calcolo del “periodo di comporto”, cioè il termine massimo di assenze fruibili dal dipendente prima del suo definitivo licenziamento.

I lavoratori fragili, se la politica non dovesse interviene con celerità attraverso un proroga, correrebbero il serio rischio di vedersi ridotta la loro retribuzione, dapprima del 90% e, trascorsi 3 mesi, del 50%.

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