Il divieto di fumo negli istituti scolastici rappresenta un’importante misura per tutelare la salute pubblica e promuovere stili di vita sani tra studenti, personale scolastico e visitatori. Questo divieto si estende non solo agli spazi interni delle scuole, ma anche a tutte le aree esterne di pertinenza, come cortili e parcheggi, e include anche le sigarette elettroniche. Di seguito, un approfondimento su normativa, ambito di applicazione e responsabilità.
Normativa sul divieto di fumo nelle scuole
La regolamentazione del divieto di fumo negli istituti scolastici si basa su diverse normative che si sono evolute nel tempo:
- Legge n. 584/1975: ha introdotto il divieto di fumo nei locali pubblici, inclusi ospedali, cinema e aule scolastiche.
- Legge Sirchia (Legge n. 3/2003, art. 51): ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, compresi i luoghi di lavoro e le scuole, per proteggere la salute dei non fumatori.
- Decreto-legge n. 104/2013: ha ampliato il divieto includendo le aree esterne degli istituti scolastici e vietando l’uso delle sigarette elettroniche all’interno delle strutture scolastiche.
- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014: ribadisce l’importanza del divieto, sollecitando le scuole a vigilare e segnalare eventuali infrazioni.
- Decreto Legislativo n. 6/2016: ha rafforzato la tutela della salute in ambito scolastico, regolamentando ulteriormente l’uso dei dispositivi elettronici per fumare.
Ambito di applicazione del divieto di fumo
Il divieto di fumo nelle scuole si applica a:
- Spazi interni: come aule, corridoi, uffici, bagni e palestre, ovvero tutti i locali chiusi destinati a qualsiasi attività scolastica.
- Aree esterne di pertinenza: cortili, giardini, parcheggi e qualsiasi area all’aperto di proprietà della scuola.
- Dispositivi per fumare: il divieto include sia le sigarette tradizionali sia i dispositivi elettronici, come le sigarette elettroniche.
I destinatari del divieto comprendono tutti coloro che frequentano o visitano l’ambiente scolastico:
- Studenti di ogni ordine e grado;
- Docenti e personale ATA;
- Visitatori, inclusi genitori e fornitori occasionali.
Responsabilità e obblighi del personale scolastico
Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico ha la responsabilità di garantire il rispetto del divieto di fumo. Tra i suoi compiti:
- Nomina dei preposti alla vigilanza: assegna formalmente a docenti o personale ATA il compito di monitorare il rispetto del divieto, i quali devono segnalare eventuali infrazioni.
- Segnalazioni disciplinari: ha il potere di avviare procedimenti disciplinari per coloro che violano la normativa, sia che si tratti di studenti che di personale scolastico.
Docenti e personale ATA
Il personale docente e ATA è incaricato di vigilare sull’osservanza del divieto, soprattutto durante le pause e nelle aree comuni. I loro obblighi includono:
- Vigilanza costante: devono monitorare il rispetto del divieto, soprattutto durante i momenti di ricreazione, e segnalare eventuali infrazioni ai responsabili preposti.
- Obbligo di segnalazione: qualora riscontrino una violazione, devono informare i responsabili per l’avvio delle procedure sanzionatorie.
Preposti alla vigilanza
I preposti, nominati dal Dirigente Scolastico, svolgono un ruolo essenziale:
- Verifica e verbalizzazione: osservano e contestano le violazioni, richiedendo l’identità dei trasgressori e redigendo un rapporto formale in caso di infrazione.
- Ruolo pubblico: agiscono come pubblici ufficiali, con l’autorità di richiedere l’identità e registrare formalmente le violazioni.
Procedura di accertamento delle infrazioni e sanzioni
Quando un preposto alla vigilanza osserva una violazione, deve procedere immediatamente alla contestazione:
- Identificazione: il trasgressore deve fornire le proprie generalità; in caso di rifiuto, il preposto può avvalersi di testimoni.
- Verbalizzazione: il preposto redige un verbale dell’infrazione, consegnandone una copia al trasgressore e inviando le altre alla segreteria della scuola.
- Notifica ai genitori: se il trasgressore è minorenne, viene informata la famiglia, che risponde per la violazione commessa dal figlio.
Le sanzioni previste variano da €27,50 a €275. Tuttavia, in presenza di donne in stato di gravidanza o bambini sotto i 12 anni, l’importo è raddoppiato (fino a €550). Il pagamento in forma ridotta è possibile entro 60 giorni dalla contestazione.
Educazione e prevenzione: la funzione educativa del divieto
Il divieto di fumo nelle scuole non è solo una misura di sicurezza, ma anche un’opportunità educativa. Le scuole sono chiamate a sensibilizzare su questo tema, promuovendo un ambiente sano attraverso:
- Segnaletica chiara: per ricordare il divieto in tutte le aree interne ed esterne.
- Pubblicazione del regolamento scolastico: con le disposizioni e le sanzioni sul sito della scuola e nell’albo pretorio.
- Iniziative di prevenzione: incontri e attività di sensibilizzazione per educare gli studenti sui rischi del fumo e incoraggiare uno stile di vita sano.
Il divieto di fumo nelle scuole, dunque, non rappresenta solo una regolamentazione, ma una strategia educativa per incentivare uno stile di vita sano e promuovere il rispetto delle norme come elemento fondamentale della convivenza civile.
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