I permessi sindacali sono equiparati al servizio effettivamente prestato, garantendo continuità lavorativa e tutela del lavoratore.
Le associazioni sindacali rappresentative possono usufruire di permessi retribuiti aggiuntivi per consentire ai propri dirigenti la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi a livello nazionale, regionale, provinciale e territoriale. Ogni associazione sindacale dispone di un contingente di ore assegnato in base alla sua rappresentatività nel comparto di riferimento. Anche questi permessi sono equiparati al servizio prestato.
I dirigenti sindacali che ricoprono cariche negli organismi direttivi statutari delle loro associazioni possono richiedere aspettative sindacali non retribuite per l’intera durata del mandato. Per usufruire di questa possibilità, devono comunicare l’intenzione per iscritto al proprio datore di lavoro, almeno tre giorni prima, tramite l’associazione sindacale di appartenenza.
Secondo l’articolo 7 del CCNQ del 4 dicembre 2017, il distacco sindacale è concesso solo ai dipendenti pubblici a tempo indeterminato, inclusi i part-time, purché ricoprano ruoli negli organismi direttivi delle associazioni sindacali rappresentative. Le richieste di distacco devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali alle amministrazioni di appartenenza e al Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite la piattaforma GEDAP. Il compito di verificare il rispetto dei contingenti assegnati alle singole organizzazioni spetta esclusivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica.
L’articolo 8 del CCNQ del 4 dicembre 2017 stabilisce che, in caso di distacco sindacale part-time, l’attività lavorativa non può superare il 75%. La percentuale minima è invece determinata dai CCNL dei rispettivi comparti di riferimento.