I dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato, inclusi i lavoratori part-time, che ricoprono ruoli negli organismi direttivi statutari delle associazioni sindacali rappresentative, possono beneficiare del distacco sindacale.
Tutto sul distacco sindacale
Questo diritto è garantito nei limiti numerici stabiliti dagli articoli 27 e 32 del CCNQ e consente ai lavoratori di mantenere la retribuzione per l’intera durata del mandato sindacale. Il periodo di distacco è considerato a tutti gli effetti equiparato al servizio prestato, anche per la mobilità. Tuttavia, non contribuisce al diritto alle ferie e non vale per il periodo di prova in caso di vincita di un concorso o passaggio di qualifica.
Distacco sindacale: permessi per lo svolgimento del mandato
I dirigenti sindacali, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, possono usufruire di permessi sindacali retribuiti giornalieri o orari nei luoghi di lavoro per svolgere il loro incarico. Questi permessi possono essere utilizzati non solo per la partecipazione a trattative sindacali, ma anche per presenziare a congressi e convegni di natura sindacale.
I permessi sindacali sono equiparati al servizio effettivamente prestato, garantendo continuità lavorativa e tutela del lavoratore.
Permessi per riunioni degli organismi statutari
Le associazioni sindacali rappresentative possono usufruire di permessi retribuiti aggiuntivi per consentire ai propri dirigenti la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi a livello nazionale, regionale, provinciale e territoriale. Ogni associazione sindacale dispone di un contingente di ore assegnato in base alla sua rappresentatività nel comparto di riferimento. Anche questi permessi sono equiparati al servizio prestato.
L’aspettativa sindacale: quando si può richiedere
I dirigenti sindacali che ricoprono cariche negli organismi direttivi statutari delle loro associazioni possono richiedere aspettative sindacali non retribuite per l’intera durata del mandato. Per usufruire di questa possibilità, devono comunicare l’intenzione per iscritto al proprio datore di lavoro, almeno tre giorni prima, tramite l’associazione sindacale di appartenenza.
Modalità di richiesta e limiti normativi
Secondo l’articolo 7 del CCNQ del 4 dicembre 2017, il distacco sindacale è concesso solo ai dipendenti pubblici a tempo indeterminato, inclusi i part-time, purché ricoprano ruoli negli organismi direttivi delle associazioni sindacali rappresentative. Le richieste di distacco devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali alle amministrazioni di appartenenza e al Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite la piattaforma GEDAP. Il compito di verificare il rispetto dei contingenti assegnati alle singole organizzazioni spetta esclusivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Percentuali di attività lavorativa con distacco part-time
L’articolo 8 del CCNQ del 4 dicembre 2017 stabilisce che, in caso di distacco sindacale part-time, l’attività lavorativa non può superare il 75%. La percentuale minima è invece determinata dai CCNL dei rispettivi comparti di riferimento.
Segui i canali social di Scuolalink.it
- News e aggiornamenti in tempo reale: Google News, WhatsApp, Telegram e Instagram
- Segui la Pagina Facebook di Scuolalink.it
- Iscriviti sul Gruppo Facebook Scuolalink.it PERSONALE ATA
- Iscriviti sul Gruppo Facebook NoiPA, news e info sui servizi del personale della Pubblica Amministrazione
© Copyright Scuolalink.it - Riproduzione Riservata