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Disparità di trattamento per i vincitori del concorso PNRR1: richiesta di intervento per la stabilizzazione dei contratti

Vincitori del concorso PNRR1 chiedono intervento per la stabilizzazione dei contratti e l'inizio dell'anno di prova nel 2024/25, superando disparità di trattamento.

Comunicato stampa

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa che riguarda la situazione di numerosi docenti precari che, pur avendo vinto il concorso PNRR1 e ottenuto l’abilitazione, si trovano a dover affrontare una disparità di trattamento nel percorso di stabilizzazione del loro contratto. La questione emerge in seguito alla pubblicazione della Nota MIM n. 202382 del 26 novembre 2024, che stabilisce il periodo di formazione e prova per l’anno scolastico 2024/25, ma non tiene conto delle problematiche legate ai ritardi nell’acquisizione dell’abilitazione.

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Per sapere – premesso che:

Come ormai noto, molti docenti precari che hanno partecipato al concorso PNRR1, pur essendo risultati vincitori di detto concorso, si sono abilitati – non per loro responsabilità – pochi giorni dopo la firma del contratto, trovandosi, oggi, ad avere un contratto a tempo determinato, pur avendo i requisiti per averne uno a tempo indeterminato;

La questione è emersa in seguito alla pubblicazione della Nota MIM n. 202382 del 26 novembre 2024, che stabilisce il periodo di formazione e prova per l’anno scolastico 2024/25. La nota, purtroppo, contiene una disparità di trattamento tra i docenti che hanno vinto il concorso bandito con il DDG 2575 del 6 dicembre 2023;

Secondo la disposizione ministeriale, i docenti assunti con contratto a tempo determinato per posto comune nella scuola secondaria, privi di abilitazione al momento dell’assunzione, dovranno completare il periodo di prova e formazione nell’anno scolastico 2025/26, ma solo dopo aver acquisito l’abilitazione e ottenuto un contratto a tempo indeterminato.

Nel caso di un docente che, pur privo di abilitazione al momento dell’assunzione, la ottiene successivamente, non ci sarà alcuna trasformazione automatica del suo contratto a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2024/25, né la possibilità di avviare il periodo di formazione e prova. Al contrario, il docente che, per motivi legati ai ritardi nella pubblicazione delle graduatorie, venga individuato successivamente ma si sia abilitato prima della nomina, vedrà il suo contratto trasformarsi in tempo indeterminato e potrà iniziare l’anno di prova e formazione;

Questa disparità di trattamento, a giudizio dell’interrogante, è inaccettabile, soprattutto considerando che tutti i docenti coinvolti hanno vinto lo stesso concorso e sono iscritti allo stesso percorso abilitante;

Ad aggravare la situazione c’è il fatto che il ritardo nel completamento dei percorsi di formazione non è imputabile ai docenti partecipanti – e poi vincitori – del concorso, bensì ai tempi delle università che gestiscono questi corsi e al termine ultimo di erogazione di detti percorsi abilitanti (tra novembre e dicembre 2024), come regolamentato dalla nota MIM n. 9171 «Indicazioni operative sulle procedure di attivazione dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024 e 2024/2025». Esso, pertanto non dovrebbe, in alcun modo, gravare sui docenti vincitori del concorso;

Inoltre, i percorsi abilitanti hanno comportato un significativo impegno economico da parte dei docenti, nell’ordine di migliaia di euro. In quanto vincitori del concorso PNRR1, avendo superato un rigoroso iter selettivo che ne ha comprovato capacità e competenze, ed avendo conseguito l’abilitazione all’insegnamento attraverso i percorsi formativi dell’anno accademico 2023/2024, essi si trovano, paradossalmente, con la prospettiva di poter svolgere l’anno di prova solamente nell’anno scolastico 2025/2026, con una rilevante dilazione temporale;

Eppure la soluzione sarebbe semplice: trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato, con la possibilità di svolgere l’anno di formazione e prova già nell’anno scolastico 2024/25, tenendo conto che i giorni di servizio prestati potrebbero essere utilizzati per soddisfare i requisiti minimi di 180/120 giorni necessari per il periodo di prova –:

se non ritenga urgente adottare iniziative volte a sanare l’oggettiva disparità di trattamento illustrata in premessa, consentendo di svolgere l’anno di prova nell’anno scolastico 2024/2025 a tutti i vincitori del concorso che abbiano conseguito l’abilitazione entro il 31 dicembre 2024, così da procedere alla loro definitiva stabilizzazione.
(4-04420)

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