La decisione del Tribunale di Catania segue altre simili, come quella del Tribunale di Torino, e conferma la rilevanza nazionale del tema, richiamando l’importanza del rispetto delle normative sovranazionali. In particolare, la Convenzione sui Diritti del Fanciullo all’articolo 3 stabilisce che l’interesse del minore debba essere considerato superiore a ogni altra considerazione, un principio costituzionalmente protetto che il Tribunale ha deciso di applicare rigorosamente.
Secondo quanto stabilito dall’ordinanza, l’interesse del minore con disabilità prevale su qualsiasi considerazione di bilancio o di limitazione delle risorse. Il giudice ha affermato che la discriminazione indiretta causata dall’insufficienza di risorse per il sostegno dei minori con disabilità è inaccettabile. Questo richiamo si basa su precedenti giurisprudenziali, come la sentenza del 10 settembre 2020 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha condannato l’Italia per discriminazione a causa della mancata erogazione di adeguato supporto per un alunno con disabilità.
Inoltre, il Tribunale ha ricordato come l’assistenza alle persone con disabilità sia considerata un diritto fondamentale, e che la sua piena realizzazione sia un obbligo imprescindibile delle istituzioni, come sancito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 83 del 2019). In tale contesto, le restrizioni di bilancio non possono incidere unicamente sugli alunni con disabilità, ma devono essere distribuite in modo equo tra tutti gli studenti.
La sentenza fa un riferimento approfondito al concetto di accomodamento ragionevole introdotto dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. Questo principio impone agli enti pubblici di adottare tutte le misure necessarie per assicurare che le persone con disabilità possano esercitare i propri diritti in modo equo e senza discriminazioni. L’omissione di tali misure, o un loro mancato adeguamento, è considerata discriminatoria. Il Tribunale ha quindi dichiarato che la contrazione delle risorse dedicate al PEI per i minori con disabilità, senza una revisione comparativa delle spese complessive, è contraria al principio di non discriminazione.
Inoltre, il giudice ha ribadito che non può essere considerato “ragionevole” un accomodamento che discrimina indirettamente i minori con disabilità. In altre parole, qualsiasi modifica delle risorse disponibili deve avvenire in modo proporzionale, senza svantaggiare gli studenti con esigenze speciali rispetto agli altri alunni.
Questa ordinanza segna un passo significativo per il rispetto dei diritti degli studenti con disabilità. La FIRST (Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela dei diritti delle persone con disabilità) ha espresso pieno supporto per il provvedimento e si dichiara soddisfatta di aver sostenuto la famiglia del bambino coinvolto. L’auspicio è che anche altri enti locali e istituzioni scolastiche adottino misure concrete per rispettare i diritti fondamentali degli alunni con disabilità, allocando le risorse necessarie senza rinvii o giustificazioni legate a questioni di bilancio.
Questa sentenza rappresenta un invito alle istituzioni a riflettere sull’importanza di una piena inclusione scolastica, confermando che i diritti dei minori con disabilità non sono privilegi, ma diritti inviolabili.