La Corte ha affermato: “Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte”. L’art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017, erroneamente valorizzato dalla Corte territoriale, prevede chiaramente che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e dei 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso.
La Cassazione ha chiarito che “è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che si consegue l’abilitazione,” come precisato dal comma 4-ter della stessa disposizione.
Nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto devono essere inclusi i docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ma in possesso dei titoli che ne avrebbero consentito l’iscrizione in quelle graduatorie, ossia il titolo di studio e la specifica abilitazione o l’idoneità conseguita attraverso procedure concorsuali.
Le decisioni citate, molto chiare e adeguatamente motivate, dovrebbero aver messo fine a un lungo contenzioso che ha avuto grande risalto sui social negli ultimi anni. La Cassazione ha ribadito che il possesso dei 24 CFU non può essere equiparato all’abilitazione, mettendo così fine a una disputa che ha generato confusione e controversie nel settore dell’istruzione.