venerdì, Settembre 20, 2024
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Diritto Scolastico, titolo + 24 CFU non sono equiparati all’abilitazione: lo stop della Cassazione

Molti esperti di Diritto scolastico hanno sempre sostenuto che il possesso congiunto dei 24 CFU e del titolo di studio potesse essere equiparato all’abilitazione; questo principio finora ha permesso l’inserimento nelle graduatorie riservate ai docenti già abilitati. Ma è davvero così? Finalmente la Cassazione ha posto fine a questo interrogativo.

Una questione di diritto scolastico: le ragioni dei ricorrenti e le motivazioni della Cassazione

I ricorrenti basavano la loro tesi sull’art. 5 del D.Lgs. n. 59 del 2017, secondo cui potevano partecipare al concorso coloro che possedevano la laurea magistrale (o titolo equipollente) e 24 CFU. Questo requisito non era richiesto ai docenti in possesso di abilitazione, il che sembrava suggerire che il possesso dei 24 CFU fosse equivalente all’abilitazione.

La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 15838/2024 e n. 7084/2024, ha ritenuto infondate queste argomentazioni. La Corte ha sottolineato la distinzione fondamentale tra “titolo di abilitazione” e “titolo di studio”, nonché tra titolo di abilitazione e requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali.

La Corte ha affermato: “Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte”. L’art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017, erroneamente valorizzato dalla Corte territoriale, prevede chiaramente che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e dei 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso.

Abilitazione solo attraverso il concorso: la parola fine ad un lungo contenzioso

La Cassazione ha chiarito che “è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che si consegue l’abilitazione,” come precisato dal comma 4-ter della stessa disposizione.

Nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto devono essere inclusi i docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ma in possesso dei titoli che ne avrebbero consentito l’iscrizione in quelle graduatorie, ossia il titolo di studio e la specifica abilitazione o l’idoneità conseguita attraverso procedure concorsuali.

Le decisioni citate, molto chiare e adeguatamente motivate, dovrebbero aver messo fine a un lungo contenzioso che ha avuto grande risalto sui social negli ultimi anni. La Cassazione ha ribadito che il possesso dei 24 CFU non può essere equiparato all’abilitazione, mettendo così fine a una disputa che ha generato confusione e controversie nel settore dell’istruzione.

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