Le ferie sono un diritto costituzionalmente tutelato. Le modalità di fruizione sono regolate dagli articoli 13 del CCNL del 29.11.2007 e 35 del CCNL 18.01.2024. Le ferie devono essere richieste al dirigente scolastico e servono per il recupero delle energie psicofisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore.
La UILSCUOLA affronta questo interessante argomento in una scheda informativa che di seguito abbiamo riassunto.
Diritto alle ferie del personale della scuola: il computo dei giorni
- 30 giorni per anno scolastico se l’anzianità di servizio è fino a 3 anni;
- 32 giorni per anno scolastico se l’anzianità di servizio supera i 3 anni.
Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Le festività soppresse danno diritto a 4 giornate di riposo da utilizzare entro il 31 agosto di ogni anno.
Servizio su 5 o 6 giorni settimanali: Per il personale che lavora su 5 giorni, il sesto giorno è considerato lavorativo per il calcolo delle ferie.
Part-time: Per il personale in part-time verticale, le ferie sono proporzionate ai giorni lavorativi settimanali.
Tipologie di assenze che non riducono il periodo di ferie spettante
- Permessi per motivi personali o familiari;
- Malattia ordinaria;
- Congedi parentali retribuiti al 30%.
Quali sono i periodi in cui è possibile fruire delle ferie?
Personale docente:
- Durante la sospensione delle lezioni, ad esclusione dei periodi destinati a scrutini ed esami
- Dal 1° luglio al 31 agosto per docenti a tempo indeterminato o con contratto al 31/8
Personale ATA:
- Compatibilmente con le esigenze di servizio, le ferie possono essere fruite durante tutto l’anno scolastico, garantendo almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° luglio-31 agosto.
La monetizzazione delle ferie
Docenti a tempo indeterminato e supplenti con contratto al 31 agosto: Le ferie non godute possono essere monetizzate solo se il mancato godimento è dovuto a esigenze di servizio o cause non imputabili al dipendente.
Docenti supplenti brevi o con contratto al 30/6: Le ferie sono monetizzabili nella misura dei giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni.
Personale ATA: La monetizzazione delle ferie residue avviene se il mancato godimento è dovuto a esigenze di servizio o cause non imputabili al dipendente.
Conclusione
Il rispetto dei diritti dei docenti e del personale ATA riguardo agli impegni dopo le lezioni e il diritto alle ferie è fondamentale. Eventuali imposizioni non previste dalle norme contrattuali sono da ritenersi illegittime.
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