Diritto alle ferie per il personale Docente e ATA: giorni, periodo, tipologie e monetizzazione

Diritto alle Ferie del personale scolastico
Diritto alle Ferie del personale scolastico

Le ferie sono un diritto costituzionalmente tutelato. Le modalità di fruizione sono regolate dagli articoli 13 del CCNL del 29.11.2007 e 35 del CCNL 18.01.2024. Le ferie devono essere richieste al dirigente scolastico e servono per il recupero delle energie psicofisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore.

La UILSCUOLA affronta questo interessante argomento in una scheda informativa che di seguito abbiamo riassunto.

Diritto alle ferie del personale della scuola: il computo dei giorni

  • 30 giorni per anno scolastico se l’anzianità di servizio è fino a 3 anni;
  • 32 giorni per anno scolastico se l’anzianità di servizio supera i 3 anni.

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Le festività soppresse danno diritto a 4 giornate di riposo da utilizzare entro il 31 agosto di ogni anno.

Servizio su 5 o 6 giorni settimanali: Per il personale che lavora su 5 giorni, il sesto giorno è considerato lavorativo per il calcolo delle ferie.

Part-time: Per il personale in part-time verticale, le ferie sono proporzionate ai giorni lavorativi settimanali.

Tipologie di assenze che non riducono il periodo di ferie spettante

  • Permessi per motivi personali o familiari;
  • Malattia ordinaria;
  • Congedi parentali retribuiti al 30%.

Quali sono i periodi in cui è possibile fruire delle ferie?

Personale docente:

  • Durante la sospensione delle lezioni, ad esclusione dei periodi destinati a scrutini ed esami
  • Dal 1° luglio al 31 agosto per docenti a tempo indeterminato o con contratto al 31/8

Personale ATA:

  • Compatibilmente con le esigenze di servizio, le ferie possono essere fruite durante tutto l’anno scolastico, garantendo almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° luglio-31 agosto.

La monetizzazione delle ferie

Docenti a tempo indeterminato e supplenti con contratto al 31 agosto: Le ferie non godute possono essere monetizzate solo se il mancato godimento è dovuto a esigenze di servizio o cause non imputabili al dipendente.

Docenti supplenti brevi o con contratto al 30/6: Le ferie sono monetizzabili nella misura dei giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni.

Personale ATA: La monetizzazione delle ferie residue avviene se il mancato godimento è dovuto a esigenze di servizio o cause non imputabili al dipendente.

Conclusione

Il rispetto dei diritti dei docenti e del personale ATA riguardo agli impegni dopo le lezioni e il diritto alle ferie è fondamentale. Eventuali imposizioni non previste dalle norme contrattuali sono da ritenersi illegittime.

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