Analizziamo ora in dettaglio i diritti dei disabili non gravi di cui all’articolo 3, comma 1 della Legge 104.
I lavoratori che hanno a carico un soggetto disabile ai sensi della Legge numero 104/1992 possono rifiutare il lavoro notturno, definito come il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
I soggetti con handicap di cui all’articolo 3, comma 1, Legge numero 104/1992 possono beneficiare della normativa sul collocamento obbligatorio. La Legge 12 marzo 1999 numero 68 impone alle aziende con almeno quindici dipendenti di riservare un certo numero di posti di lavoro ai soggetti con disabilità:
Per incentivare le aziende ad assumere dipendenti con disabilità, la normativa sul collocamento obbligatorio (Legge numero 68/1999) riconosce una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro all’Inps. La riduzione si applica come segue:
Minore capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria | 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore con disabilità | 36 mesi |
Riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria | 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore con disabilità | 36 mesi |
Disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% | 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica | 60 mesi |
La misura si applica per le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine. Per i lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, lo sgravio si applica anche ai contratti a termine di durata non inferiore a 12 mesi.
Sono deducibili fiscalmente le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti di cui all’articolo 3, Legge numero 104. Sono deducibili anche le spese sostenute per i familiari, anche se non fiscalmente a carico.
Le spese detraibili ai fini Irpef comprendono:
– Sussidi tecnici e informatici per facilitare l’autosufficienza e l’integrazione (come fax, modem, PC, telefono a viva voce e cucine), nonché spese per servizi di interpretariato per soggetti riconosciuti sordomuti.
– Mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione, l’accompagnamento e il sollevamento (automobili e autocaravan, motoveicoli e motocarrozzette, biciclette elettriche a pedalata assistita, cani guida per non vedenti).
La detrazione, pari al 19% delle spese, si può applicare nell’anno in cui le spese sono sostenute o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.
Per i cani guida, oltre alla detrazione del 19%, calcolata sull’intera spesa sostenuta per l’acquisto, si riconosce un’ulteriore detrazione forfettaria di 1.000 euro annui per le spese di mantenimento.
Per i veicoli si applica una sola volta in un periodo di quattro anni dall’acquisto e su una spesa massima di 18.075,99 euro.
Sono detraibili le spese sostenute per familiari affetti da gravi patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario. La detrazione, pari al 19% delle spese, si applica per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dai familiari, rispettando il limite annuo di 6.197,48 euro, ridotto della franchigia di 129,11 euro.
In presenza di un reddito complessivo non eccedente i 40.000 euro, si può portare in detrazione le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione è calcolata al 19% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 2.100,00 euro.
I soggetti con handicap possono ottenere un’IVA al 4% (invece del 22%) per l’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata pari o inferiore a:
– 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;
– 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido.
Per i motori elettrici, il limite è una potenza non superiore a 150 kW. L’aliquota ridotta si applica una sola volta in quattro anni dall’acquisto e solo per gli acquisti effettuati dalla persona con disabilità o dal familiare che l’ha fiscalmente a carico.