La fase b) della mobilità è invece più complessa, poiché coinvolge i dirigenti scolastici che operano in scuole oggetto di ristrutturazione e riorganizzazione degli uffici di dirigenza. In questi casi, i dirigenti scolastici soprannumerari verranno collocati in mobilità con precedenza definita nella fase b).
Per comprendere quando un dirigente diventa soprannumerario a causa della ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale, è necessario chiarire i termini giuridici “scuola aggregante” e “scuola aggregata“.
La Scuola aggregante dunque è una scuola che ingloba sedi e/o alunni di una o più scuole soppresse e frazionate. La scuola aggregante non cambia denominazione, mentre le altre scuole vengono soppresse e frazionate.
Per esempio, se nell’anno scolastico 2023/2024 ci sono le scuole A, B e C, e la scuola C viene soppressa e frazionata in due parti (D ed E), la parte D viene inglobata da A e la parte E da B. La scuola A manterrà la sua denominazione, così come la scuola B. Il dirigente scolastico della scuola C diventerà soprannumerario e parteciperà alla fase b) della mobilità, mentre i dirigenti delle scuole A e B potranno essere confermati in fase a) o avvalersi della fase c) se in scadenza di contratto.
La fusione per accorpamento invece non prevede la soppressione di scuole e generalmente coinvolge due scuole. Ad esempio, se la scuola A con 700 alunni accorpa la scuola B con 400 alunni, nasce una nuova scuola denominata A+B con 1.100 alunni.
In questo caso, i dirigenti delle scuole A e B non saranno soprannumerari e potranno partecipare alla mobilità. La nuova istituzione scolastica verrà assegnata al dirigente che possiede maggiori titoli tra i due.
Le domande di mobilità dei dirigenti scolastici verranno presentate nei prossimi giorni. Gli esiti, particolarmente complessi a causa del dimensionamento scolastico, dovranno essere pubblicati entro metà luglio. Le scuole, infine, dovranno quindi avere il loro dirigente scolastico assegnato per l’inizio del nuovo anno scolastico.