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Diplomati magistrali, buone nuove ex GaE: lavoreranno nel 2018/19

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Il Miur, la scorsa settimana, ha diramato una nota ufficiale di chiarimento (la nota ministeriale n. 37856 del 28/2018) a proposito del conferimento di supplenze annuali agli insegnanti diplomati magistrali appartenenti agli ordini scolastici di infanzia e primaria.

Gli ex GaE Diplomati magistrali potranno lavoreranno nel corso di tutto l’anno scolastico 2018/19

La suddetta nota ha lo scopo di indicare in via preventiva le procedure iniziali, in attesa che vengano stabiliti i criteri e i regolamenti necessari all’indizione del Concorso straordinario (scuola primaria e dell’infanzia). Tale prova, ricordiamolo, sarà prevista in quanto prevista della legge n. 96/2018 (decreto legge ‘dignità’).

Come risaputo la su citata legge prevede alcune direttive ben precise sull’argomento in oggetto: 1) la modifica dei contratti a tempo indeterminato, quelli relativi all’anno scolastico 2017/18; 2) la procedura per quanto concerne l’attribuzione degli incarichi inerenti le supplenze annuali, con il loro mutamento in contratti a tempo determinato (fino al 30 giugno 2019); 3) la finalizzazione alla salvaguardia della cosiddetta continuità didattica, ponendo l’attenzione a non interrompere i precedenti rapporti di lavoro tutt’ora in corso con i lavoratori.

Qualcuno sostiene a torto o a ragione che il testo normativo sia notevolmente generico, lasciando ampio spazio a tante interpretazioni, anche contrastanti. Resta indubbio, comunque, che tutto ciò previsto in futuro e relativo ai nuovi contratti riguarderà anche i diplomati magistrali ex-GAE. Questo personale, per forza maggiore, dovrà necessariamente essere salvato almeno per un altro anno scolastico. I maggiori oppositori, certo, rimarranno ugualmente i laureati (i contro interessati), i quali rimarranno a loro volta possibili aspiranti, destinatari per ciò che attiene ai conferimenti di supplenza.

Diplomati magistrali ex Gae, la questione: Se la sentenza definitiva è sfavorevole, cosa accadrà?

Ulteriori precisazioni all’interno della norma saltano all’occhio dei più attenti. In essa si legge: “Agli insegnanti in attesa di Sentenza definitiva ed ancora iscritti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, qualora in base allo scorrimento delle graduatorie risultino destinatari di un contratto di supplenza annuale verrà conferita la supplenza con apposizione di clausola risolutiva nel contratto. Anche per tali insegnanti, una volta pervenuta la Sentenza definitiva, si procede come al punto b dell’art. 4 comma 1 bis della legge 96/2018 sopra richiamata”.  

Cosa significa tutto questo? Semplice, questo vuol dire che una eventuale supplenza annuale conferita ad un diplomato ex-Gae, nel caso di sentenza sfavorevole (definitiva), quel contratto si trasformerà in un contratto fino al 30 giugno.

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