Il decreto impone regole più rigide per i lavoratori assenti ingiustificati. Se un dipendente supera i termini stabiliti dal proprio CCNL o, in assenza di indicazioni, i 15 giorni di assenza, il datore di lavoro dovrà segnalare l’evento all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Questo comporterà la risoluzione automatica del rapporto di lavoro, impedendo al lavoratore di accedere alla Naspi.
Il decreto rende più facile l’utilizzo dei contratti di somministrazione a tempo determinato, escludendo dal computo dei limiti quantitativi i lavoratori assunti a tempo indeterminato presso l’agenzia di somministrazione o per esigenze specifiche come stagionalità o sostituzioni temporanee.
Il DDL Lavoro consente ai lavoratori in CIG di svolgere attività lavorative, informando preventivamente l’INPS. Tuttavia, perderanno il diritto al trattamento integrativo per le giornate lavorate.
Il decreto stabilisce nuove regole per il periodo di prova nei contratti a termine: un giorno di prova per ogni 15 giorni di calendario, con una durata minima di due giorni per contratti fino a 6 mesi e un massimo di 30 giorni per contratti fino a un anno.
Il DDL Lavoro conferma l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro i nomi e le date di inizio/fine del lavoro agile entro 5 giorni dall’avvio. In ambito di lavoro autonomo, viene introdotta la possibilità di stipulare un contratto ibrido che combini un rapporto dipendente e una parte in regime di partita IVA, con vantaggi fiscali.