Le principali novità riguardano le modifiche apportate al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, entrato in vigore lo scorso 29 gennaio 2019 e convertito (con modificazioni) dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75). In particolare, la norma riguarda nello specifico le disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
Ecco di seguito le principali misure che subiranno delle sostanziali modifiche:
All’articolo 14, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 (c.d. Reddito di Cittadinanza – Quota 100) alla fine del paragrafo vengono aggiunti i seguenti periodi:
a) I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31.12.2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo (cristallizzazione del diritto come per Quota 100).
In sede di prima applicazione le domande vanno presentate entro il 28 febbraio 2022.
a) All’articolo 16 comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
“il trattamento pensionistico è riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che entro il 31/12/2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 60 anni per le lavoratrici dipendenti e a 61 anni per le lavoratrici autonome”.
In sede di prima applicazione le domande vanno presentate entro il 28 febbraio 2022.
Per entrambe le tipologie di pensionamento, una volta definito il percorso legislativo, si dovranno presentare le domande entro il 28/02/2022 e, nel contempo, verrà riaperta la piattaforma tematica presente su Istanze on line.
Con effetto dal 1° gennaio 2022, questa è la maggiore novità, l’attività di insegnamento nella Scuola Primaria verrà considerata “lavoro gravoso”.
I lavori gravosi, così come previsto da questa misura, consentono il pensionamento con almeno 36 anni di contributi dei quali almeno sei degli ultimi sette in questa attività lavorativa. L’indennità è erogata per 12 mensilità annue a partire dal 63° anno di età fino all’accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni.
Si ricorda inoltre che:
La domanda non si presenta tramite Istanze on-line, ma tramite il Patronato all’Inps entro il 31 marzo 2022, al fine di certificare il raggiungimento del diritto spettante.