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Covid, riduzione oraria lezione: la FAQ del Ministero

Emergenza Covid a scuola - La nuova FAQ del Ministero sulla riduzione oraria delle lezioni nel rispetto dell’autonomia scolastica

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Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato di recente le Faq relativamente alle misure di prevenzione Covid a scuola per l’a.s. 2021/22. Tra le risposte più interessanti, quella relativa alla rimodulazione delle ore destinate alla didattica, con particolare riferimento all’unità oraria delle lezioni.

Covid a scuola, la rimodulazione oraria delle lezioni: il Ministero chiarisce tutto con una FAQ

Di recente lo stesso ministro Bianchi si è espresso su questa tematica, dichiarando che “L’unità classe non è il solo modo di insegnare. C’è una pedagogia vastissima che ci dice che dobbiamo uscire da questi schemi, non solo per le Stem ma anche per tutte le attività che abbiamo definito Campus. Noi spingeremo perché le innovazioni didattiche diventino patrimonio di tutti”. Un chiaro riferimento al superamento della didattica classica in favore di quella innovativa, anche per quanto riguarda il tempo scuola.

La risposta contenuta nella FAQ su questo argomento chiarisce che debbano essere le scuole a rimodulare le unità orarie dedicate alla didattica, in funzione della flessibilità garantita dall’autonomia scolastica. Questo aspetto, però – così recita la FAQ – non deve necessariamente optare per la riduzione dell’ora di lezione.

In poche parole, quella eventuale riduzione deve sempre essere recuperata (con la massima flessibilità dei docenti), al fine di non togliere il diritto all’apprendimento garantito sempre agli alunni/studenti.

In verità, sono tante le istituzioni scolastiche che riducono le unità orarie: 50 minuti al posto dei 60. I 10 minuti in meno però vengono recuperati in ogni classe, per esempio con alcune attività di recupero o potenziamento.

Ecco dunque il contenuto integrale della Faq pubblicata dal MI.

È possibile ridurre le ore di lezione?

La modulazione del tempo scuola, comunque in conformità alla normativa vigente, è rimessa all’autonomia organizzativa delle singole istituzioni scolastiche che, in ragione delle specifiche situazioni di contesto (esigenze delle famiglie, mobilità degli studenti, gestione territoriale dei trasporti), possono ricorrere a forme di flessibilità. La flessibilità non può però comportare la riduzione dell’offerta formativa prevista dagli ordinamenti scolastici.

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