Tuttavia, sono circolate interpretazioni, già all’indomani della pubblicazione del decreto, che vorrebbero una conversione arbitraria dei titoli in decimi o addirittura in terzi, riducendo drasticamente il peso della formazione professionale e dell’esperienza acquisita in anni e anni di servizio da tanti colleghi.
Crediamo che a queste interpretazioni arbitrarie abbiano contribuito alcune sigle sindacali che pur di fare incetta di tessere hanno illuso e creato aspettative in tanti concorrenti sin dall’inizio della pubblicazione del decreto.
Riteniamo tali interpretazioni prive di fondamento giuridico e lesive dello spirito del DM 107/2023, che mira a valorizzare la formazione, l’esperienza e le competenze maturate da tanti colleghi.
Alcuni si appellano alle disposizioni contenute nell’art. 8, D.P.R. n. 487/1994 (Titolo dell’articolo: Concorso per titoli ed esami) come modificato dal D.P.R. n. 82/2023, il quale al comma 2 recita: “Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli”.
A questo proposito, vogliamo ricordare, che il nostro Corso Concorso Riservato, non è un Concorso per Titoli ed Esami tale per cui è applicabile il comma 2 e cioè che i titoli non possono determinare un punteggio superiore a 1/3 della valutazione complessiva, bensì un Corso Concorso Riservato (DM 107/2023) ai sensi della Legge 14/2023 (ex Decreto Milleproroghe) a cui si ancora.
Esso nasce, ricordiamolo, con l’obiettivo di mettere fine al vasto contenzioso sorto in relazione al precedente Corso Concorso Nazionale per Titoli ed Esami (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017). Quest’ultimo, al contrario, in quanto Concorso per Titoli ed Esami, è soggetto alle disposizioni dell’art. 8, D.P.R. n. 487/1994. Infatti esso prevedeva, preme tenerlo a mente, un test preselettivo e di sbarramento, una prova scritta e una prova orale (solo queste ultime due valutate) con sbarramento a 7/10 ai sensi dell’art. 7 dello stesso regolamento (D.P.R. n. 487/1994).
Il test del 6 maggio 2024, per quanto dignitoso e difficoltoso, considerando anche le difficoltà organizzative e logistiche di quella mattina, è pur sempre un test a crocette che in un Concorso Ordinario non è nemmeno considerato a fini valutativi. In una procedura ordinaria da diritto solo all’accesso ad una fase successiva: alla prova scritta, e superata questa, al colloquio.
Ridurre, solo per fare qualche esempio, un dottorato di ricerca della durata di 3 anni accademici, a 0,3 punti, vuol dire attribuirgli lo stesso peso di 3 risposte corrette del test del 6 maggio 2024. Per ogni anno scolastico di servizio prestato in qualità di Dirigente Scolastico o Preside incaricato si avrebbe diritto a 0,25 punti che corrispondono al punteggio di meno di 3 risposte corrette. Altro esempio, un anno di servizio, come Collaboratore del Dirigente Scolastico, verrebbe valutato 0,175 punti che equivale a meno di 2 risposte corrette al test. Si potrebbe andare avanti con altri esempi di scarsa e superficiale considerazione dei titoli elencati nella Tabella A.
Tra i tanti colleghi che rivendicano l’applicazione piena degli artt. 6 e 9 del Decreto Ministeriale 107/2023, sono presenti docenti che hanno una doppia o tripla laurea, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca, masteristi specializzati nel profilo professionale del Dirigente Scolastico, docenti specializzati nelle lingue, colleghi che hanno assunto per diversi anni incarichi di vicepresidi, collaboratori del dirigente, funzioni strumentali, supervisori di tirocinio, tutor dei tirocinanti, ecc. e che aspettano di avere un giusto riconoscimento per l’impegno speso nella scuola.
In appendice a questa lettera, elenchiamo, solo per fare un esempio, alcune delle deleghe presenti in molti dei decreti di nomina, per esempio, dei Vicari e dei Collaboratori del Dirigente Scolastico a dimostrazione di quanto competenza possano dimostrare questi colleghi.
Alcuni concorrenti, sostenuti da certi sindacati e da qualche studio legale, con poca esperienza alle spalle, vorrebbero dare un peso irrisorio ai titoli, riducendone l’importanza a minimi termini. Tra di loro ci sono colleghi giovani e privi di esperienza che non hanno mai svolto nessun ruolo o compito importante nella scuola (molti lo fanno per scelta) e che potrebbero scavalcare altri con molta più esperienza solo per aver risposto correttamente a qualche domanda in più al test del 6 maggio. Se riuscissero a prendere servizio per primi come Dirigenti Scolastici, continuerebbero ad avvalersi delle competenze di quelle stesse figure di sistema che da anni lavorano con impegno e dedizione nelle scuole.
Lei, Signor Ministro, quando si è insediato come Ministro, ha voluto rinominare il “Ministero dell’Istruzione” in “Ministero dell’Istruzione e del Merito”. Proprio per questo motivo, oggi, ha l’occasione di riconoscere il merito di queste alte professionalità, spesso sminuite e dimenticate, che con pochissimo riconoscimento sociale ed economico svolgono un ruolo fondamentale e importantissimo per il funzionamento delle scuole. Ad alcuni di loro mancano 8-10 anni di servizio per andare in pensione. Valorizzarli con il riconoscimento pieno dei titoli così come previsto dal decreto, in questo Corso Concorso, darebbe loro la giusta riconoscenza ad una carriera che si avvia verso una “meritevole” conclusione.
Chiediamo pertanto un chiarimento ufficiale e urgente che confermi l’applicazione della semplice somma dei punteggi, come previsto dagli artt. 6 e 9 del DM 107/2023.
Confidando in un vostro tempestivo intervento, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Roma, 06 agosto 2024
Concorrenti Dirigenti Scolastici