La richiesta per il contratto part-time deve essere presentata al Dirigente Scolastico della scuola di assegnazione. Anche se è utile informare l’Ufficio Scolastico durante l’accettazione del ruolo, il contratto si firma con il dirigente scolastico dopo l’assunzione.
Il part-time può essere strutturato in diverse modalità:
Il contratto part-time inizia il 1° settembre di ogni anno scolastico e dura almeno due anni. Non è necessaria una richiesta di proroga, ma per tornare al tempo pieno bisogna presentare domanda.
L’amministrazione scolastica valuta le domande di part-time basandosi su tre fattori principali:
Se la richiesta viene rifiutata, l’amministrazione deve motivare la decisione e permettere al dipendente di presentare una nuova domanda o contestare la decisione.
Alcune categorie di dipendenti hanno la priorità nell’ottenere un contratto part-time, come chi assiste familiari con gravi disabilità o affetti da patologie oncologiche. La legge prevede anche orari flessibili per i familiari di studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).
La Legge n. 662 del 1996, modificata dal D.L. 112 del 2008, stabilisce che la trasformazione del contratto da tempo pieno a part-time non è più automatica, ma deve essere valutata dall’amministrazione. Il contratto part-time per docenti e personale ATA rappresenta una soluzione flessibile, che permette di equilibrare esigenze lavorative e personali.