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Continuità didattica Sostegno: pubblicato il Decreto in Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale

Il Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce misure per garantire la continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno. Le disposizioni entreranno in vigore il 1° giugno 2024 e seguiranno l’iter parlamentare per la trasformazione in legge.

Continuità didattica per il docente supplente di Sostegno

Per favorire la continuità educativa e didattica, l’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è stato modificato come segue:

Conferma del Docente con Titolo di Specializzazione

Su richiesta della famiglia e valutazione del dirigente scolastico, è possibile confermare il docente specializzato sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico. Questa conferma ha precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, a condizione che:

  • Il posto sia disponibile
  • Le operazioni relative al personale a tempo indeterminato siano già svolte
  • Il docente interessato abbia diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili

La novità: conferma anche per docenti non specializzati

La procedura si applica anche a docenti non specializzati nelle seguenti categorie:

Docenti con Tre Anni di Insegnamento su Sostegno

  • Docenti inseriti nelle graduatorie di sostegno che abbiano svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno, valutate ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Docenti Selezionati per Migliore Collocazione in Graduatoria

  • Docenti senza titolo di specializzazione che abbiano prestato servizio su posto di sostegno, individuati sulla base della migliore collocazione di fascia e punteggio nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Adeguamento del regolamento alle nuove disposizioni

Per l’applicazione delle misure, il regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sarà adeguato alle nuove disposizioni introdotte dal decreto.

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