In effetti, bisogna anche dire che all’interno del disegno di legge relativo al bilancio 2022 si trova un’importante novità che riguarda l’estensione a 10 giorni del congedo di paternità rispetto ai 7 precedenti, ma non per il comparto scuola. E vediamo di capire perchè.
Così come disposto dal Ministero della Funzione Pubblica, per ottemperare alla fruizione dei benefici del congedo di cui in argomento anche nel comparto scuola, è necessario approvare quanto prima una normativa ad hoc su iniziativa del Ministro della pubblica Amministrazione e della Semplificazione (vedasi nota n. DPF/8629 del 20/02/2013).
Tale normativa non è stata mai promulgata dal ministero sopra indicato. “Pertanto, per i dipendenti pubblici, rimangono validi ed applicabili gli ‘ordinari istituti disciplinati’ nel decreto legislativo n. 151 del 2001 e nei contratti collettivi nazionali di comparto”.
Per questo motivo, dunque, la misura non può essere estesa ai lavoratori della scuola statale. Anche per quanto concerne la contrattazione collettiva (relativamente al comparto scuola) varrà dunque l’omissione del beneficio di cui in precedenza.
Quanto su esposto si traduce, purtroppo, in una mancanza del diritto da parte del lavoratore facente capo al personale scolastico a poter usufruire del congedo obbligatorio di paternità.
Per ovviare a questo inconveniente, dovrà essere lo stesso Ministero della funzione pubblica ad intervenire tempestivamente, al fine di svincolare l’attuale cristallizzazione per comparti, estendendo a tutte le pubbliche amministrazioni l’opportunità di poter usufruire di questa importante misura.