Se non si conseguono i 30 CFU (crediti formativi universitari) o CFA (crediti formativi accademici) e non si ottiene l’abilitazione entro il 30 giugno 2025, il contratto di lavoro si risolverà e verranno cancellati definitivamente dalla graduatoria di merito.
Per i docenti del concorso 2016, soggetti a revoca a seguito di un provvedimento giurisdizionale, è previsto un contratto annuale di supplenza su posti vacanti e disponibili.
Durante questo periodo, bisogna acquisire 30 CFU o CFA del percorso di formazione iniziale, a proprie spese. Una volta ottenuta l’abilitazione, verranno immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025.
Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il 30 giugno 2025 comporterà la cancellazione definitiva dalla graduatoria di merito del concorso.
I docenti che hanno superato le prove concorsuali del concorso 2020 per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, attraverso le prove suppletive, verranno confermati definitivamente in ruolo.
Tale conferma avverrà nel rispetto delle disposizioni vigenti riguardanti il periodo di formazione e prova, mantenendo l’inserimento nelle relative graduatorie di merito.