“Ritenuto che il comma 1 dell’art. 489 prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
ritenuto che nel caso di specie l’attività di insegnamento risulta essere stata svolta dalla ricorrente in senso sostanzialmente continuativo dal 1 febbraio, salvo la mancata contrattualizzazione di periodi festivi, in corrispondenza della Pasqua e altre festività”.
Per le motivazioni sopra illustrati, l’Amministrazione avrà l’obbligo di reinserire la candidata nella procedura concorsuale in oggetto. Per tale effetto, si dovrà provvedere anche alla correzione delle prove già svolte.
Questa ordinanza rende giustizia ai tanti docenti precari che si sono visti esclusi (in molte circostanze) dalle tornate concorsuali per le medesime motivazioni. Quanto deciso dal Collegio di Roma, inoltre, tiene conto del fatto che buona parte dei docenti precari si trova costretto sovente ad essere ‘licenziato’ in concomitanza delle festività (Natale e Pasqua) per poi essere riassunto, al rientro da tali festività, con la ripresa delle attività didattiche.