Ciò ha creato una situazione a dir poco paradossale. Coloro che erano collocati in posizione più alta in graduatoria hanno dovuto scegliere sulla base dei posti disponibili per l’a.s. 2018/2019, mentre coloro che si trovavano in posizione più bassa hanno potuto scegliere per nuove cattedre che si sono costituite a seguito della mobilità.
In altre parole, a parità di decorrenza giuridica, coloro che hanno ottenuto l’accantonamento del posto anteriormente – in quanto meglio graduati – hanno potuto optare soltanto per la scelta di alcune sedi, e non per le cattedre che si sono rese vacanti successivamente.
“La scelta adottata dal Miur e dalle Usr è illegittima, in quanto viola palesemente il principio dello scorrimento in graduatoria, secondo cui i candidati devono avere le stesse possibilità di scelta. Infatti, nel D.Lgs n. 59/17 si legge «i vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili». Disapplicando questo principio, i vincitori collocati meglio in graduatoria sono stati spesso pregiudicati rispetto ad altri colleghi, non potendo scegliere una sede più vicina a casa perché questa si è resa disponibile successivamente. Il che è profondamente ingiusto in quanto la decorrenza del contratto si riferisce, per tutti, all’anno scolastico in corso”, commenta il Prof. Luciano Scandura, responsabile dell’Associazione MSA comparto scuola.
Come tutelarsi di fronte a tali disparità? MSA propone a tutti gli interessati un ricorso individuale al Giudice del Lavoro. Per informazioni è possibile contattare MSA al numero 392-6225285 (esclusivamente a mezzo WhatsApp).