Home Lavoro Concorsi Concorso docenti PNRR2 Scuola secondaria: le nuove FAQ del Ministero

Concorso docenti PNRR2 Scuola secondaria: le nuove FAQ del Ministero [In aggiornamento]

Le ultime FAQ pubblicare in queste ore dal Ministero sul Concorso docenti PNRR2 scuola secondaria, con i chiarimenti su titolo di accesso, ITP e abilitazione

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito in queste ore ha pubblicato online le FAQ ufficiali relative al Concorso docenti PNRR2 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con il DDG n. 3059 del 10 dicembre 2024. Il concorso mette a disposizione 10.677 posti ed è rivolto sia ai laureati sia agli ITP (Insegnanti Tecnico Pratici), con possibilità di partecipare anche per chi deve completare il percorso di abilitazione. Le domande di partecipazione possono essere presentate entro il 30 dicembre 2024 attraverso la piattaforma ministeriale.

Requisiti di accesso al Concorso docenti PNRR2: chi può partecipare per la scuola secondaria

Il concorso prevede requisiti specifici per diverse categorie di candidati, come riportato nelle FAQ del Ministero:

  1. Docenti laureati: devono possedere una laurea magistrale o a ciclo unico coerente con la classe di concorso richiesta e completata con 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) in discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche.
  2. ITP (Insegnanti Tecnico Pratici): possono accedere con il diploma tecnico o professionale valido per la classe di concorso indicata, anche senza i 24 CFU.
  3. Candidati non abilitati: possono partecipare al concorso purché abbiano conseguito il titolo di studio idoneo per la classe di concorso e si impegnino a completare il percorso di abilitazione durante il periodo di prova, in caso di vincita del concorso.

Concorso docenti PNRR2: modalità di presentazione della domanda

Le domande possono essere inviate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale del Ministero dell’Istruzione, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

  • Scadenza: le candidature devono essere presentate entro le ore 23:59 del 30 dicembre 2024.
  • Pagamento del contributo: è necessario versare un contributo di partecipazione pari a 10 euro per ogni classe di concorso per cui si intende concorrere.

Prove concorsuali: struttura e valutazione

Le FAQ chiariscono anche la struttura delle prove del concorso, che comprendono:

  1. Prova scritta computer-based: quesiti a risposta multipla su discipline specifiche della classe di concorso, competenze didattiche e digitali.
  2. Prova orale: progettazione di un’attività didattica, con particolare attenzione alle metodologie innovative e all’uso delle tecnologie digitali.
  3. Valutazione titoli: punteggio aggiuntivo per titoli accademici, esperienze pregresse e percorsi formativi.

Il superamento di entrambe le prove, insieme alla valutazione dei titoli, determinerà il punteggio finale e l’inserimento nella graduatoria di merito.

Chiarimenti sui percorsi di abilitazione

Per i candidati non abilitati che risulteranno vincitori, il concorso prevede l’obbligo di completare il percorso di abilitazione durante il periodo di prova. Tale percorso potrà essere svolto:

  • Tramite corsi universitari dedicati, organizzati da atenei accreditati.
  • Con la possibilità di accedere a percorsi intensivi per il conseguimento rapido dei CFU necessari all’abilitazione.

Bando e allegati per la cuola secondaria di I e II Grado

FAQ utili per i candidati

Le FAQ pubblicate dal Ministero rispondono a numerosi quesiti, tra cui:

  • Cosa succede se non si possiedono i 24 CFU? Gli ITP sono esonerati da questo requisito, mentre i laureati dovranno averli conseguiti prima della partecipazione al concorso.
  • È possibile partecipare per più classi di concorso? Sì, ma è necessario presentare una domanda separata e pagare il contributo per ciascuna classe di concorso.
  • Cosa accade in caso di rinuncia? In caso di rinuncia dopo l’assegnazione, il candidato perde il diritto di partecipare alle graduatorie successive.

Tutte le FAQ pubblicate dal Ministero (in aggiornamento)

1. D. In relazione ai titoli di accesso alla classe di concorso A-08 – Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica, di cui alla tabella A allegata al DPR 14 febbraio 2016, n. 19, per le lauree LS 3/LM 3 Architettura del paesaggio e LS 4/LM 4 Architettura e ingegneria edile – architettura trova applicazione la sola nota 2) o anche la nota 1)?
R. In relazione alla classe di concorso A-08 Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica, per mero errore materiale, alle lauree LS 3 / LM 3 Architettura del paesaggio e LS 4 / LM 4 Architettura e ingegneria edile-architettura è indicata la sola nota 2). Si chiarisce, invece, che, in analogia a quanto avviene per la corrispondente Laurea in Architettura di vecchio ordinamento, alle suddette lauree si applicano, in alternativa a quelle previste dalla nota 2), anche le condizioni previste dalla nota 1) che così recita: purché il piano di studi abbia compreso un corso annuale (o due semestrali) di geometria o geometria descrittiva. In alternativa al possesso dei titoli congiunti di cui alla nota 2) si richiede pertanto la presenza nel piano di studi di 12 CFU nei settori scientifico disciplinari MAT/03 Geometria o ICAR/17 Disegno”.

2. D. In relazione ai titoli di accesso alle classi di concorso A011, AS12 (ex A012) e AM12 (ex A022) può ritenersi utile la laurea magistrale in scienze delle religioni (LM-64), come previsto dall’art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito dalla legge n. 76 del 2021?
R. Sì.

3. D. Ho prestato servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria. Posso farlo valere, ai fini del riconoscimento della riserva dei posti, come “Servizio civile universale”?
R. No. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria, come anche il servizio civile nazionale, non è assimilabile al servizio civile universale, istituito e disciplinato dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Tale servizio potrà essere dichiarato nell’apposita sezione allegando l’attestazione scaricabile dal sito del Dipartimento delle politiche giovanili. Qualora non si sia in possesso dell’attestazione, si potrà allegare un’autocertificazione.

4. D. Ho presentato istanza anche per la scuola dell’infanzia/primaria. Devo comunque rispettare il vincolo di partecipazione in un’unica regione oppure, per la procedura concorsuale della scuola secondaria posso indicare una regione diversa da quella indicata per la scuola dell’infanzia/primaria?
R. Il vincolo di partecipazione in un’unica regione opera nell’ambito della medesima procedura concorsuale. Pertanto, chi partecipa sia per la procedura concorsuale per la scuola dell’infanzia/primaria, sia per la procedura concorsuale per la scuola secondaria di I e II grado, ha facoltà di presentare le relative istanze in regioni distinte.

5. D. E’ valutabile il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza?
R. Sì.

6. D. Il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza, è utile al fine della maturazione del triennio utile per la partecipazione al Concorso?
R. Sì.

7. D. Il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza, è utile al fine della maturazione del triennio utile per il riconoscimento della riserva del 30% dei posti?
R. Sì.

8. D. Ho intenzione di iscrivermi per una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado e per una della scuola secondaria di secondo grado; devo presentare due domande?
R. No. L’aspirante in ogni caso presenta una sola istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, che può contenere le diverse classi di concorso e/o tipologie di posto per le quali il candidato – avendone titolo – intende concorrere, fino a un massimo di quattro (una classe di concorso del I grado; posto sostegno I grado; una classe di concorso II grado; posto sostegno II grado).

9. D. E’ valutabile ai fini del punteggio dei titoli il servizio specifico svolto nel triennio fatto valere quale requisito di accesso al concorso?
R. Sì.

10. D. Nella procedura relativa al Sostegno, è valutabile, ai sensi del punto B.4.6 della tabella dei titoli, il titolo di laurea/diploma accademico di accesso al corso di specializzazione sul sostegno?
R. No. Anche in questo caso è valutabile soltanto un’ulteriore laurea/diploma accademico.

11. D. Ho presentato la domanda di partecipazione al concorso, allegando il relativo versamento; successivamente ho deciso di partecipare ad un numero di classi di concorso diverso. Cosa posso fare?
R. In questo caso il candidato dovrà annullare l’inoltro della domanda sulla piattaforma e procedere successivamente all’inserimento di una nuova domanda di concorso con le classi desiderate – purché non sia scaduto il termine per la presentazione – e provvedere al versamento dell’importo corrispondente al bollettino generato in base alle classi di concorso richieste. Potrà eventualmente chiedere il rimborso del primo versamento effettuato. (vedi faq n. 12).

12. D. Ho effettuato un versamento dei diritti di segreteria superiore a quanto dovuto. Come posso procedere per chiedere il rimborso?
R. Il candidato potrà richiedere il rimborso di quanto erroneamente versato, compilando il modello che si allega sul quale andrà apposta una marca da bollo di € 16,00. Tale istanza dovrà essere sottoscritta con firma autografa dall’interessato e alla stessa dovrà essere allegata la/le ricevuta/e di versamento e la copia di un valido documento di riconoscimento.
La suddetta istanza potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata del soggetto interessato all’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it oppure per posta ordinaria o raccomandata, all’indirizzo: Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio I – Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma.

13. D. Sono un docente tecnico pratico che ha presentato istanza per una classe di concorso della tabella B. Posso dichiarare, nel punto B.1.1. della tabella di valutazione dei titoli, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, l’abilitazione per la medesima classe di concorso?
R. Sì, qualora sia stato dichiarato quale requisito di accesso alla presente procedura il solo titolo di studio, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del D. Lgs 59/2017, ovvero il titolo di studio congiunto con il triennio di servizio o con i 24 CFU/CFA. In tal caso, infatti, un’unica abilitazione all’insegnamento sulla specifica classe può essere considerata ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’accesso. Coloro che invece dichiarano quale requisito di accesso l’abilitazione all’insegnamento, potranno avvalersi del punteggio di cui al punto B.1.1 soltanto qualora siano in possesso di una seconda abilitazione sulla specifica classe di concorso.

13-bis. D. Sono in possesso di abilitazione, ma intendo presentare come titolo di accesso il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 4, comma 3, del Bando, in quanto il mio voto di laurea è più favorevole. Tuttavia, nella sezione relativa agli altri titoli valutabili (punto B.1.1) non trovo la mia classe di concorso.
R: Conformemente al punto B.1.1 della Tabella di valutazione dei titoli, l’attribuzione del punteggio di abilitazione quale altro titolo valutabile è prevista soltanto per le classi di concorso di cui alla Tabella B del D.P.R. 19/2016.

14. D. Sono un docente tecnico pratico in possesso dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in virtù dell’inserimento nella graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami indetto con D.D. 499/2020. Posso avvalermi del punteggio aggiuntivo di cui al punto A.3.2 della tabella di valutazione dei titoli?
R. No, in quanto la vincita di un concorso ordinario per titoli ed esami non può essere riconducibile alla frequenza di “percorsi di abilitazione” di cui al punto A.3.2. Il punteggio relativo alla vincita del concorso ordinario potrà invece essere attribuito ai sensi del punto B.4.1 della tabella di valutazione dei titoli.

15. D. Sono un docente di tabella A in possesso dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in virtù dell’inserimento nella graduatoria di merito di un concorso ordinario per titoli ed esami. Posso avvalermi del punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.3 della tabella di valutazione dei titoli?
R. No, in quanto la vincita di un concorso ordinario per titoli ed esami non può essere riconducibile alla frequenza di “percorsi di abilitazione” di cui al punto A.1.3. Il punteggio relativo alla vincita del concorso ordinario potrà invece essere attribuito ai sensi del punto B.4.1 della tabella di valutazione dei titoli.

16. D. Sono un docente di tabella A in possesso dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in virtù dell’inserimento nella graduatoria di merito di un concorso ordinario per titoli ed esami. Posso avvalermi del punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.2 della tabella di valutazione dei titoli?
R. No, in quanto la vincita di un concorso ordinario per titoli ed esami non può essere riconducibile alla frequenza di “percorsi selettivi di accesso” di cui al punto A.1.2, i quali sono corsi a numero programmato a cui si è ammessi previo superamento di prove selettive. Il punteggio relativo alla vincita del concorso ordinario potrà invece essere attribuito ai sensi del punto B.4.1 della tabella di valutazione dei titoli

17. D. partecipo al concorso in quanto abilitato a seguito del conseguimento dei 60 CFU di cui all’art. 2-ter, comma 1, del decreto legislativo 59/2017. Tale abilitazione rientra tra quelle che danno diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dal punto A.1.2 della tabella di valutazione dei titoli?
R. Si, trattandosi di abilitazione conseguita attraverso “percorsi selettivi di accesso”, con riferimento al numero programmato. Allo stesso modo possono essere fatte valere le abilitazioni conseguite presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e BIFORDOC, il Tirocinio Formativo Attivo ovvero il percorso svolto secondo quanto previsto dall’articolo 2-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59/2017. Non possono invece fruire del punteggio in questione coloro che, già in possesso di altra abilitazione o specializzazione su sostegno, hanno conseguito l’abilitazione attraverso il percorso di cui all’articolo 2-ter, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in quanto non soggetti al numero programmato.

17-bis. D. Sono in possesso di abilitazione su una classe di concorso di tabella A, conseguita con 30 CFU in quanto ero già in possesso del titolo di sostegno. Ho diritto a un punteggio aggiuntivo?
R. Sì, il punteggio previsto al punto A.1.3, in quanto il percorso svolto non ha caratteristiche di selettività; allo stesso modo, hanno diritto allo stesso punteggio coloro che hanno conseguito l’abilitazione con 30 CFU/CFA in quanto già in possesso di altra abilitazione.

18. D. Ho conseguito l’abilitazione all’estero attraverso percorsi selettivi di accesso. Posso avvalermi del punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.2 della tabella di valutazione?
R: Si, qualora il titolo sia stato conseguito attraverso percorsi selettivi di accesso caratterizzati da prove di ingresso e graduatoria. Ai fini del riconoscimento del punteggio, sarà onere del candidato produrre adeguata certificazione che attesti la selettività del percorso.

19. D. Devo iscrivermi con riserva in quanto sono in attesa di conseguire l’abilitazione con 60 CFU, ai sensi dell’art. 2-ter del D.L.gs. 59/2017. Qual è la procedura corretta da seguire nell’istanza?
R: Una volta selezionata la classe di concorso di interesse, occorre selezionare quale Tipologia di titolo di accesso la voce “Titolo di studio e abilitazione specifica”. All’interno di questa voce deve essere selezionata la procedura di abilitazione “Abilitazione conseguita (o da conseguire) attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 60 CFU di cui all’articolo 2-bis del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.

20. D. Sono in possesso dell’abilitazione specifica attraverso il percorso abbreviato di 30 CFU di cui all’art. 2-ter, comma 4, del D.Lgs. 59/2017, in quanto in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Nella procedura di iscrizione devo selezionare quale tipologia di titolo di accesso “Titolo di studio e 30 CFU/CFA”?
No, tale tipologia deve essere selezionata dai candidati che hanno conseguito i 30 CFU non come titolo di abilitazione, ma come titolo di accesso al concorso in via transitoria, in attesa di conseguire l’abilitazione ai sensi dell’art. 18-bis del D. Lgs. 59/2017. Nel caso di specie, invece, dovrà essere selezionata la voce “Titolo di studio e abilitazione specifica” e la procedura di abilitazione “Abilitazione conseguita attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA come previsto dal D.Lgs. 59/17 art. 2-bis, comma 2, e art. 2-ter commi 4 e 4-bis”.

21. D. Nell’allegato 1-bis – Tabella di corrispondenza nuove classi di concorso, è riportato che il codice della classe di concorso AM01 (ex A001) è riconducibile al II grado e quello della classe di concorso AS01 (ex A017) è riconducibile al I grado, mentre nella descrizione è riportato, rispettivamente “Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” e “Disegno e Storia dell’Arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado”. Quale delle due informazioni deve ritenersi corretta?
R: Prevale la descrizione. Pertanto, la classe di concorso AM01 (ex A001) è riconducibile agli insegnamenti del I grado di istruzione, mentre la classe di concorso AS01 (ex A017) è riconducibile agli insegnamenti del II grado di istruzione.

22. D. Ho superato tutte le prove concorsuali del concorso PNRR1, ma la procedura non risulta ancora conclusa e l’USR non ha ancora pubblicato la graduatoria di merito; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.1.4?
R: No.

23. D. Ho superato tutte le prove concorsuali del concorso PNRR1, l’USR ha pubblicato la graduatoria ma io non risulto tra i vincitori; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.1.4?
R: Sì; il candidato autocertifica il superamento della procedura concorsuale, indicando la data di pubblicazione della graduatoria di merito.

24. D. Nel caso delle GPS, l’attività di ricerca scientifica sulla base di assegni è valutata rispetto al bando e non alla durata (FAQ B n. 13). Questo è valido anche per la valutazione nei concorsi (punto B.4.4 della tabella di valutazione)?
R: Sì.

25. D. Come devo indicare i servizi prestati sulle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del D.M. 255/2023?
La classe di concorso del servizio da dichiarare dovrà riportare il codice relativo alla classe di concorso in cui è stato prestato il servizio, riportando il codice alfanumerico di cui al D.P.R. 19/2016, secondo le tabelle di corrispondenza di cui all’allegato 1-bis del Bando. Il servizio, a prescindere da quale delle due classi di concorso accorpate sia stato prestato, verrà valutato come specifico, anche se precedente alla data di pubblicazione del D.M. 255/2024.

26. D. Vorrei iscrivermi al concorso per la scuola secondaria, ma non sono in possesso dell’abilitazione né dei 24 CFU/CFA; posso iscrivermi con il titolo di studio e il triennio di servizio se maturo il terzo anno nel 2024/2025?
No. L’anno scolastico 2024/2025 non è valutabile a nessun fine, in quanto non possono essere stati prestati 180 giorni di servizio entro la data di scadenza per la presentazione dell’istanza.

27. D. Quali sono le certificazioni linguistiche riconosciute valide? Sono riconosciute anche quelle conseguite all’estero?
R: Sono considerate valide esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito; NON sono pertanto riconosciute le certificazioni/attestazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Poiché gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo conseguito all’estero presso un Ente riconosciuto. Per visualizzare l’elenco degli Enti Certificatori riconosciuti clicca qui. In ogni caso, le certificazioni sono valide soltanto se conseguite nella finestra temporale in cui l’Ente risulta riconosciuto dal Ministero.

28. D. Quali enti possono rilasciare le certificazioni CLIL di cui ai punti B.4.10 e B.4.11 dell’allegato B al DM n. 205 del 26 ottobre 2023?
R: Le certificazioni relative ai corsi di cui ai punti indicati possono essere rilasciate esclusivamente dalle Università e non da altri Enti. Pertanto, solo le Università possono rilasciare le seguenti certificazioni CLIL:
– certificazioni conseguite ai sensi dell’articolo 14 del DM. n. 249 del 2010;
– certificazione CeClil;
– certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza dei corsi di perfezionamento in Clil, di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 6 del 16 aprile 2012;
– Certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia Clil della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione linguistica di livello almeno B2.

Exit mobile version