Nella motivazione della sentenza, il Tar ha sottolineato che, sebbene inizialmente alcune decisioni giurisprudenziali avessero dato ragione ai concorrenti, successivamente il Consiglio di Stato ha ribaltato questa posizione. Il principio attualmente valido stabilisce che gli impedimenti personali, inclusi quelli dovuti al Covid-19, non giustificano la riprogrammazione delle prove per concorsi pubblici. I giudici hanno precisato che tale orientamento ha una “portata generale“, vincolante per tutti i casi simili.
La decisione del Tar conferma che chi non ha potuto partecipare alle prove del concorso scuola 2022 per motivi legati al Covid-19 non avrà la possibilità di recuperarle. Questa posizione rafforza il principio secondo cui l’organizzazione di concorsi pubblici non può essere modificata per ragioni personali dei partecipanti, anche se legate a circostanze straordinarie come la pandemia.
I ricorrenti, che avevano richiesto il riconoscimento del diritto a sostenere le prove in una sessione straordinaria, vedono così sfumare le loro speranze. Nonostante le argomentazioni portate avanti, il rigetto del ricorso era inevitabile, data l’evoluzione giurisprudenziale consolidata sul tema.
Inizialmente, alcune sentenze avevano riconosciuto il diritto a prove suppletive per i candidati impossibilitati a partecipare ai concorsi pubblici a causa di restrizioni legate al Covid-19. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha successivamente adottato un’interpretazione più restrittiva, affermando che gli impedimenti soggettivi non possono condizionare lo svolgimento delle prove di un concorso pubblico. Questo principio è stato poi ribadito in numerose decisioni successive, diventando il punto di riferimento per la gestione di casi analoghi.
La sentenza del Tar del Lazio rappresenta l’applicazione coerente di questa evoluzione giurisprudenziale, confermando che il Ministero dell’Istruzione ha agito in modo corretto nel non prevedere sessioni suppletive per i concorsi scuola 2022.