I compensi accessori, RPD e CIA, ovvero la Retribuzione Professionale Docenti e il Compenso Individuale Accessorio per il personale ATA, devono percepirli anche i lavoratori precari in occasione di una supplenza breve o saltuaria. Oggi, domenica 19 settembre 2021, Anief rende noto che sono tanti i Tribunali del Lavoro in tutta Italia e ben otto le sentenze che condannano il Ministero dell’Istruzione a risarcire i lavoratori precari della scuola.

MI condannato per non aver pagato i compensi accessori (RPD e CIA) dei precari (docenti e ATA)

Questa decisione oramai pare essersi cristallizzata in tutte le sentenze dei tanti Tribunali del Lavoro d’Italia. Ma il Ministero, nonostante le sue tantissime condanne, non prende nessuna decisione nel merito e continua a negare ai docenti precari questa prerogativa economica.

La notizia di oggi, giunta attraverso un comunicato stampa di Anief, supera il paradosso e vede tra i vittoriosi anche i lavoratori del Personale ATA. Le nuove sentenze di condanna per il Ministero dell’Istruzione, in totale otto, sono state emesse dai giudici di diversi Tribunali del lavoro sparsi per tutta la Penisola, in particolare: Foggia, Lucca, Pisa, Savona, Trani e Vicenza.

Il ministero dell’Istruzione dovrà riconoscere a questi lavoratori precari la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) oltre il Compenso Individuale Accessorio (CIA). Tali compensi spettano ai suddetti lavoratori anche se hanno di fatto svolto degli incarichi di supplenza temporanea.

SI precisa altresì che il valore dell’importo relativo alla RDP per i docenti varia da 164,00 euro fino a 257,50 euro, mentre per il Personale ATA va da 58,50 euro fino ad un massimo di 64,50 euro (vedasi tabella delle retribuzioni allegata).

Una discriminazione alla luce del sole e il Ministero preferisce pagare i risarcimenti

Si tratta ovviamente di una discriminazione oramai talmente palese che sembra assurdo come il legislatore, dopo le reiterate condanne nei confronti del ministero, non sia intervenuto per dirimere definitivamente questa incresciosa situazione.

Lo stesso Anief, nel comunicato stampa, precisa che tra le sentenze di condanna esiste anche un’Ordinanza della Suprema Corte n. 629/2020, la quale evidenzia come non vi sia “alcuna ragione oggettiva che giustifichi il datore di lavoro ad attuare un trattamento economico differente tra docenti di ruolo o con supplenze annuali e docenti assunti a tempo determinato con supplenze saltuarie”.

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