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Collaboratore scolastico e assistenza all’igiene personale: obblighi e chiarimenti

Obblighi del collaboratore scolastico nell’assistenza igienica agli alunni, inclusione scolastica e conseguenze legali secondo il CCNL e la Corte di Cassazione.

assistenza all’igiene personale

Il collaboratore scolastico deve garantire l’assistenza necessaria agli alunni nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. L’ARAN ha confermato questo obbligo con un chiarimento pubblicato il 5 novembre, ribadendo quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali. In particolare, l’Allegato A del CCNL 18 gennaio 2024 stabilisce che, nelle scuole dell’infanzia e primaria, il collaboratore scolastico deve vigilare sugli alunni e fornire supporto durante il pasto e nelle attività legate all’igiene personale.

Inclusione scolastica e assistenza agli alunni con disabilità

Il contratto collettivo sottolinea il ruolo essenziale del collaboratore scolastico nell’inclusione scolastica. Tra i suoi compiti rientra l’ausilio materiale agli alunni con disabilità, facilitando l’accesso alle strutture scolastiche e garantendo il supporto necessario nei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Questo aspetto non rappresenta una novità, poiché la Tabella A del CCNL 29 novembre 2007 prevedeva già tali mansioni. Il collaboratore scolastico deve quindi assicurare la pulizia, il lavaggio degli alunni e, se necessario, il cambio dei pannolini.

Il CCNL 2019-21 amplia il concetto di assistenza igienica

Una differenza significativa tra il CCNL 2019-21 e il contratto precedente riguarda l’eliminazione del riferimento esplicito agli alunni con disabilità. Ora l’obbligo di assistenza all’igiene personale si estende a tutti gli studenti che necessitano di supporto. Questo cambiamento evidenzia l’importanza del collaboratore scolastico nel garantire il benessere e la sicurezza degli alunni all’interno dell’istituto scolastico.

Sentenza della Corte di Cassazione e conseguenze legali per i collaboratori scolastico

La Corte di Cassazione ha confermato l’obbligo di assistenza con la sentenza n. 22786 del 30 maggio 2016. I giudici hanno chiarito che il rifiuto di svolgere tali mansioni può configurarsi come reato ai sensi dell’articolo 328 del Codice Penale. In particolare, la sentenza sottolinea che l’omissione di intervento da parte del collaboratore scolastico, specialmente dopo una sollecitazione del dirigente, rappresenta una violazione dei doveri d’ufficio. Questo rafforza ulteriormente la necessità di adempiere agli obblighi contrattuali per evitare conseguenze legali.

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