Anche il rateo di pensione di marzo 2024 comprende le addizionali regionali e comunali per l’anno precedente. Queste addizionali sono recuperate in 11 rate mensili, da gennaio a novembre, e saranno documentate nella Certificazione Unica 2024.
Alcune prestazioni, come quelle di invalidità civile, le pensioni minime o gli assegni sociali, non sono soggette a trattenute fiscali per specifiche condizioni, come la residenza all’estero o altre esenzioni particolari.
Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui l’importo può variare.
Si riportano di seguito le principali informazioni relative al rateo di pensione in pagamento a marzo 2024.
Per marzo 2024 il pagamento avverrà con valuta 1° marzo.
Dal rateo di pensione di marzo 2024 l’INPS procede all’applicazione delle novità introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
Le trattenute IRPEF vengono quindi effettuate sulla base della riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito.
Sul cedolino di pensione di marzo 2024 viene riportata la seguente annotazione: «da questa mensilità la tassazione viene applicata sulla base degli scaglioni IRPEF del decreto legislativo 216/2023».
Sono inoltre adeguati gli importi delle detrazioni personali da lavoro dipendente sulle prestazioni sulle quali sono riconosciute in alternativa alla detrazione da pensione.
Si ricorda, in proposito, che la detrazione spetta sul complesso dei trattamenti riconosciuti al medesimo soggetto.
Inoltre, insieme al rateo di pensione, viene corrisposto il conguaglio relativo al ricalcolo dell’IRPEF applicata sui ratei di pensione di gennaio e di febbraio 2024.
Per maggiori informazioni sui nuovi scaglioni di reddito, sulle aliquote da applicare e sugli importi delle detrazioni di imposta si rinvia al messaggio in corso di pubblicazione sul portale dell’Istituto.
Alla fine del 2023 è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali applicate nel corso del medesimo anno di imposta (IRPEF e addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’INPS.
Se nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’INPS ha provveduto a recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell’importo del rateo pensionistico in pagamento.
Se i ratei di pensione di gennaio e di febbraio 2024 sono risultati insufficienti per il recupero totale, si proseguirà con le trattenute sui ratei mensili successivi, fino all’estinzione del debito.
Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, del decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010).
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di marzo, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023.
Si ricorda che le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2024.
Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.