Diritto alle assemblee sindacali con il nuovo CCNL 2019/21 – I dipendenti della scuola hanno il diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali (ai sensi dell’art. 31). Tali incontro dovranno svolgersi in locali adeguati sul luogo di lavoro, concordati con la parte datoriale. Questo per un totale di dieci ore pro capite ogni anno scolastico, senza la perdita di retribuzione.
In ogni istituzione scolastica e per ogni categoria di personale, come ATA e docenti, si possono tenere massimo due assemblee al mese, senza superare il limite.
Assemblee sindacali: procedure di convocazione, durata e svolgimento
Le assemblee, rivolte a tutti i dipendenti o a specifici gruppi, vengono organizzate con un ordine del giorno dettagliato. Possono essere indette:
- a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.;
- b) dalla RSU nel suo complesso (che la indice a maggioranza) e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.;
- c) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i..
Gli incontri che coincidono con l’orario delle lezioni devono avvenire all’inizio o alla fine della giornata scolastica, per minimizzare i disagi.
Ogni assemblea può durare al massimo due ore se si svolge a livello di singola istituzione. Le assemblee a livello territoriale hanno una durata massima definita dalla contrattazione integrativa regionale.
La convocazione dell’assemblea, inclusi i dettagli come la durata, il luogo e la partecipazione di dirigenti sindacali esterni, deve essere comunicata con almeno 6 giorni di preavviso.
CCNL 2019/22, assemblee sindacali Scuola: comunicazioni sulla partecipazione
La comunicazione dell’assemblea deve essere esposta all’albo dell’istituto e comunicata al personale interessato, che dovrà dichiarare la propria partecipazione in anticipo.
Il dirigente scolastico ha specifiche responsabilità in relazione alle assemblee, tra cui la sospensione delle attività didattiche per le classi coinvolte e la gestione degli adattamenti di orario. In particolare:
- a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio;
- b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale.
Non è permesso svolgere assemblee sindacali durante gli esami, gli scrutini finali e le operazioni correlate. Inoltre, le disposizioni si applicano anche al personale in lavoro agile o da remoto.
Il nuovo articolo (n.31 del CCNL 2019/22) abroga le disposizioni precedenti in contrasto con quanto qui stabilito, garantendo il diritto di assemblea secondo le norme attuali.
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