Questo significa che solo le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2019/21, quali CISL FSUR, FLC CGIL, SNALS CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA UNAMS e ANIEF, sono legittimate a partecipare ai contratti integrativi d’istituto. Organizzazioni come la UIL, che non hanno firmato il CCNL, non sono autorizzate a partecipare a questi incontri.
Nonostante la chiarezza della normativa, la UIL, non avendo firmato il CCNL, ha inviato alle scuole diffide che sembrano minacciose, proponendo azioni legali per condotta antisindacale. Questo potrebbe indurre alcuni dirigenti a convocarli, mettendo a rischio la validità degli incontri e delle eventuali firme dei contratti integrativi.
DIRIGENTISCUOLA ha prontamente rassicurato i propri membri. In aggiunta, il presidente Fratta ha consultato la responsabile ARAN, la dr.ssa Vittoria Marongiu, che ha confermato la correttezza della normativa.
Il Presidente Fratta sottolinea che chi ritiene di aver subito un torto dovrebbe cercare tutela nelle sedi appropriate, piuttosto che inviare diffide.
Il leader di DIRIGENTISCUOLA ricorda inoltre che non esiste alcun obbligo di rispondere a diffide palesemente illegittime, come quelle inviate dalla UIL. Anche se la norma può essere contestata o non condivisa, rimane il principio “dura lex, sed lex“.
Se la UIL desidera partecipare alla contrattazione integrativa, deve prima firmare il CCNL. Allo stesso modo, se ritiene che la norma sia illegittima, può impugnarla legalmente.