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CCNL 2019/21, modalità agile e diritto alla disconnessione: fasce di contattabilità e inoperabilità

Alcune importanti novità della bozza del CCNL 2019/21 riguardanti le procedure per la modalità agile e il diritto alla disconnessione

Lavoro

CCNL 2019/21 – Lo scorso 14 luglio 2023, dopo una lunga trattativa, i maggiori sindacati di categoria (tranne la UIL Scuola RUA) hanno sottoscritto l’ipotesi di Contratto Istruzione e Ricerca” per il triennio 2019-2021.

Diritto alla disconnessione e modalità agile: due importanti novità nel CCNL 2019/21

L’ipotesi di contratto riguarda un milione e mezzo di lavoratrici e lavoratori del mondo della scuola, delle università, degli enti di ricerca e dell’alta formazione artistica e musicale. Ci sono alcune novità che riguardano il lavoro agile e il diritto alla disconnessione.

Tra i tanti articoli contenuti all’interno del testo contrattuale (si tratta della bozza di contratto siglata lo scorso 14 luglio 2023) si fa riferimento infatti a due aspetti che oggi rivestono particolare importanza: la prestazione lavorativa in modalità agile e il diritto alla disconnessione da parte dei lavoratori dipendenti. Entrambe le tematiche sono trattate all’art. 14 della bozza contrattuale.

L’art. 14 dell’ipotesi CCNL 2019/21: lavoro agile, fasce di contattabilità, inoperbilità e diritto alla disconnessione

Ecco di seguito il testo integrale dell’art. 14 relativamente a come viene articolata la prestazione in modalità agile e al diritto alla disconnessione.

1. La prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle seguenti fasce temporali:

a) fascia di contattabilità – nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che tramite posta elettronica o con altre modalità similari. Tale fascia oraria, indicata nell’accordo individuale, non può essere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro;

b) fascia di inoperabilità – nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003 al cui rispetto il lavoratore è tenuto che include il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo.

2. Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per la fascia di contattabilità.

3. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.

4. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni ipotesi di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.

5. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio può anche comportare, nei limiti e con le modalità concordate con il dirigente responsabile, il recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.

Diritto alla disconnessione

6. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal comma 1, lett. b) e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 1, lett. a) non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’amministrazione.

Nel CCNL 2019/21 è presente anche un ulteriore articolo relativo ad altre forme di lavoro a distanza, ovvero l’art.16 che riguarda espressamente il lavoro da remoto.

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