Per i docenti individuati come perdenti posto, queste modifiche rappresentano un’importante tutela. L’anticipazione della fase di trattazione e l’equiparazione ai trasferimenti d’ufficio assicurano una gestione più efficiente e giusta delle loro domande di mobilità, riducendo i tempi di attesa e aumentando le possibilità di ottenere una sede adeguata alle proprie esigenze professionali.
I docenti assunti attraverso questa procedura sono soggetti a un vincolo triennale, che li obbliga a rimanere nella scuola di assegnazione per almeno tre anni di servizio effettivo. Durante questo periodo, non sarà possibile richiedere trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione presso altre istituzioni scolastiche, né accettare incarichi a tempo determinato in un’altra classe di concorso o ruolo. Tuttavia, fanno eccezione i casi di esubero o soprannumero, che possono consentire una diversa collocazione. Inoltre, nel computo del triennio rientra anche l’anno di prova svolto con contratto a tempo determinato.
Una volta immessi in ruolo, i docenti avranno comunque la possibilità di presentare domanda di trasferimento o passaggio, con la limitazione di poterlo fare esclusivamente sul sostegno a causa del vincolo quinquennale previsto per questa tipologia di insegnamento. Tuttavia, potranno beneficiare di eventuali deroghe previste dal CCNL 2019/2021 e CCNI 2025/2028, che regolano le condizioni per la mobilità del personale scolastico.
Le modifiche apportate dal CCNI Mobilità 2025/26 – 2027/28 al trattamento delle domande di trasferimento condizionate evidenziano un impegno concreto nel supportare il personale docente soprannumerario. Queste novità mirano a garantire una maggiore equità e tempestività nelle procedure di mobilità, rispondendo alle esigenze dei docenti coinvolti in processi di dimensionamento scolastico.
La scheda sul CCNI mobilità 2025/28