Tale decisione segue l’interpretazione del Consiglio di Stato, che ha sottolineato come la formazione professionale dei docenti rientri nelle competenze dell’Amministrazione, obbligata a fornire il supporto economico a tutto il personale docente, inclusi i supplenti.
Inoltre, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ribadito che l’indennità di 500 euro annui per la formazione deve essere erogata a tutti i docenti, sia a tempo indeterminato che determinato.
Le sentenze della CGUE hanno effetto retroattivo e sono vincolanti per i giudici nazionali. Recentemente, la Corte di Cassazione ha confermato questi principi, assegnando la Carta del docente anche ai supplenti annuali con contratto fino al termine delle lezioni o al 30 giugno.
Nel caso specifico di Treviso, il Tribunale del lavoro ha riconosciuto che il docente ricorrente ha svolto servizio come supplente con continuità sino al termine delle lezioni negli anni scolastici 2019/20, 2021/22 e 2023/24, nonché negli anni 2020/21 e 2022/23.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, c’è un’alta probabilità di successo per i docenti precari che fanno ricorso per recuperare i 500 euro annui della Carta del docente. Con il sostegno del Consiglio di Stato, della Corte di Giustizia europea e della Corte di Cassazione, è improbabile che i giudici del lavoro possano negare tali richieste.
Anief invita tutti i precari o ex precari degli ultimi cinque anni scolastici a presentare ricorso per ottenere il maltolto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici da 2019/20 a 2023/24 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di Euro 2.500 tramite il sistema della Carta elettronica;
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della parte ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Treviso, 23.05.2024
Il Giudice