Il Ministero, con una logica tutta sua, considera trattati dalla procedura tutti i docenti, anche quelli che non hanno ricevuto alcuna supplenza. La Corte d’Appello, più sensatamente, ritiene invece che la definizione si applichi solo a chi ha effettivamente ricevuto un incarico.
I Giudici, con una chiarezza che rincuora, hanno stabilito che, quando si liberano nuovi posti nella stessa classe di concorso, il Ministero deve rifare la convocazione, ripartendo dalla graduatoria. Il posto deve andare al docente con il punteggio più alto che ha espresso preferenza per quella classe di concorso. Semplice e giusto.
Una docente, con la tenace assistenza dell’avvocato Maria Rosaria Altieri, ha visto riconosciuto il proprio diritto al punteggio e alle differenze retributive tra gli stipendi dovuti e quelli percepiti per le supplenze brevi. Un piccolo, grande trionfo di giustizia.