A questo punto, la ricorrente si oppone alla decisione di non essere stata immessa in ruolo e presenta istanza di ricorso, chiedendo ai giudici amministrativi di primo grado di pronunciarsi sull’annullamento del provvedimento.
In prima istanza il Collegio amministrativo del Tar Lazio così si esprime nel caso di specie: “L’ammissione con riserva ad una procedura concorsuale dovrà perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all’espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro. E dunque, nel caso in cui il titolo conseguito all’estero non dovesse essere riconosciuto, si realizzerebbe una specifica condizione risolutiva ex lege, anche se non formalizzata espressamente nel contratto individuale, in quanto pur sempre atto presupposto alla stipula dello stesso”.
In buona sostanza, il provvedimento dei Giudici annulla l’atto impugnato dalla ricorrente nella parte in cui quest’ultima viene esclusa e non le consente la relativa immissione in ruolo seppur con riserva. Un dato quindi è certo: i posti messi a concorso non vanno accantonati, ma il ricorrente (anche se dovesse avesse la riserva) deve essere assunto, in attesa che la riserva venga di fatto sciolta.