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Assunzione in ruolo vincitore di concorso con riserva: non si accantona il posto, sentenza Tar Lazio

Una recente sentenza del Tar Lazio impone l'assunzione in ruolo del vincitore di concorso con riserva, in attesa che questa venga sciolta

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Una decisione che scrive la parola fine su questo argomento, ovvero l’assunzione dei vincitori di concorso con riserva. Questi docenti secondo una recente sentenza del Tar Lazio vanno assunti in ogni caso in quanto non si può attendere che si sciolga la riserva e che quella cattedra sia accantonata.

Assunzione in ruolo vincitore di concorso con riserva: il posto non si accantona, si assume il vincitore in attesa dello scioglimento della riserva

Tutto questo lo ha deciso il Tar Lazio con la sentenza n. 10980/2021. La vicenda inizia dopo il ricorso di una docente che aveva partecipato ad un concorso, la quale aveva conseguito all’estero il suo titolo di abilitazione; la ricorrente era in attesa del formale decreto di riconoscimento da parte del dipartimento ministeriale di competenza.

Dopo la formazione della graduatoria di merito (dei vincitori), l’insegnante si accorge che nonostante sia tra i vincitori, il suo posto risultava di fatto ‘accantonato’, in attesa dello scioglimento della riserva da parte dell’Amministrazione. Mancava, in particolare, una comunicazione ufficiale di validità della sua idoneità in quanto conseguita non nel territorio italiano ma in uno stato membro della Comunità Europea.

A questo punto, la ricorrente si oppone alla decisione di non essere stata immessa in ruolo e presenta istanza di ricorso, chiedendo ai giudici amministrativi di primo grado di pronunciarsi sull’annullamento del provvedimento.

La motivazione della sentenza

In prima istanza il Collegio amministrativo del Tar Lazio così si esprime nel caso di specie: “L’ammissione con riserva ad una procedura concorsuale dovrà perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all’espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro. E dunque, nel caso in cui il titolo conseguito all’estero non dovesse essere riconosciuto, si realizzerebbe una specifica condizione risolutiva ex lege, anche se non formalizzata espressamente nel contratto individuale, in quanto pur sempre atto presupposto alla stipula dello stesso”.

In buona sostanza, il provvedimento dei Giudici annulla l’atto impugnato dalla ricorrente nella parte in cui quest’ultima viene esclusa e non le consente la relativa immissione in ruolo seppur con riserva. Un dato quindi è certo: i posti messi a concorso non vanno accantonati, ma il ricorrente (anche se dovesse avesse la riserva) deve essere assunto, in attesa che la riserva venga di fatto sciolta.

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