Non si applica, invece, a chi percepisce prestazioni esenti da prelievo fiscale, come le pensioni erogate a vittime del terrorismo o del dovere, oppure prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile, assegno unico e universale o assegni familiari). Inoltre, il rapporto di sostituzione non si instaura nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata prima del 1° aprile 2024.
Il servizio INPS
Per verificare le risultanze contabili, ovvero la presenza di debiti o crediti fiscali da conguagliare, l’INPS mette a disposizione dei contribuenti il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, accessibile attraverso il sito istituzionale dell’INPS e l’app “INPS mobile”, scaricabile da Play Store e App Store.
– la ricezione delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
– la conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, se l’INPS è il sostituto d’imposta del dichiarante;
– il diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate, se non sussiste il rapporto di sostituzione d’imposta;
– l’importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Oltre alla funzione di consultazione, l’INPS permette ai contribuenti di trasmettere online la richiesta di annullamento o variazione della seconda rata d’acconto IRPEF o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge in caso di dichiarazione congiunta, entro la scadenza del 10 ottobre 2024.
È possibile anche richiedere che l’INPS rifiuti la gestione della dichiarazione, se il dichiarante ha erroneamente indicato l’Istituto come sostituto d’imposta per i conguagli. Tuttavia, il diniego non può essere richiesto se l’INPS ha già preso in carico il modello 730 e lo ha abbinato a una prestazione, applicando i relativi conguagli.
Come di consueto, i conguagli a debito o a credito derivanti dall’assistenza fiscale vengono effettuati sulla rata della pensione di agosto. Se si richiede la rateazione del debito, il pagamento deve concludersi entro novembre. Questo significa che, se l’Istituto riceve la risultanza contabile dopo giugno, non garantisce il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta.
Se non è possibile completare i conguagli a debito previsti nel modello 730/4, ad esempio per la cessazione della prestazione, il decesso del dichiarante o l’incapienza dei pagamenti, l’ente di previdenza invierà una comunicazione all’interessato o agli eredi, indicando gli importi risultanti dalla dichiarazione e quelli eventualmente già conguagliati, con l’invito a versare gli eventuali residui importi a debito con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
L’Agenzia delle Entrate e l’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione riceveranno comunicazione di tale impossibilità.
In caso di decesso del dichiarante, gli eredi dovranno versare gli importi a debito non trattenuti dall’INPS all’Agenzia delle Entrate, senza dover pagare gli acconti delle imposte per il 2024. Le somme a credito non rimborsate, riportate nella Certificazione unica (CU) 2025, potranno essere inserite nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2025 (per i redditi del 2024) per conto della persona deceduta; alternativamente, gli eredi potranno chiedere il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.
In caso di dichiarazione congiunta, il coniuge o la parte dell’unione civile superstite deve separare la propria posizione tributaria e versare le somme a debito di sua competenza, mentre potrà far valere il credito nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.
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