Quando le autorità locali, come i sindaci o i prefetti, dispongono la chiusura delle scuole per proteggere la pubblica incolumità, la sospensione dell’attività scolastica è considerata legittima. In tali casi, il personale scolastico non è tenuto a presentare giustificazioni aggiuntive e non subisce alcuna decurtazione economica. Questo vale anche per il personale ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo), il quale, se impossibilitato a raggiungere la scuola, può giustificare l’assenza con permessi previsti dal contratto.
La chiusura delle scuole per eventi gravi come alluvioni o nevicate è dunque equiparata a una situazione di forza maggiore. I giorni di chiusura vengono considerati come servizio effettivamente prestato per il personale scolastico, contribuendo al raggiungimento di requisiti quali i 180 giorni di servizio per l’anno di prova o per la conferma di una supplenza.
La sospensione delle attività scolastiche, simile alla pausa per le vacanze di Natale o Pasqua, è una situazione in cui solo il personale ATA è tenuto a recarsi a scuola, mentre gli studenti e i docenti non hanno obblighi di presenza. Se tuttavia sono previste attività didattiche come collegi docenti o consigli di classe, il Dirigente scolastico può decidere di rimandare tali impegni o informare i docenti coinvolti.
Diversamente, quando la scuola è completamente chiusa per eventi di forza maggiore, tutti i membri della comunità scolastica, inclusi i docenti e il personale ATA, non sono tenuti a presentarsi. Questa assenza è completamente giustificata e non influisce negativamente né sulla retribuzione né sui requisiti di servizio.
Nel caso in cui le attività didattiche si svolgano regolarmente, ma un docente non riesca a raggiungere la scuola a causa del maltempo o per allerta meteo, la gestione dell’assenza cambia. Se il docente è assunto a tempo indeterminato, può usufruire di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e di 6 giorni di ferie con le stesse condizioni. Per i docenti a tempo determinato, sono disponibili 6 giorni di ferie e 6 giorni di permesso non retribuito per motivi personali.
Queste disposizioni garantiscono una certa flessibilità ai lavoratori, rispettando le esigenze individuali in situazioni di emergenza. Tuttavia, queste assenze devono essere formalmente giustificate secondo quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale per il personale scolastico.
Le normative in materia di diritti del personale scolastico in caso di maltempo o eventi naturali eccezionali sono fondamentali per garantire la sicurezza e la tranquillità dei lavoratori. Il riconoscimento del diritto all’assenza giustificata senza decurtazione dello stipendio è un elemento di tutela importante che consente ai lavoratori di affrontare le emergenze senza preoccupazioni ulteriori.
Il recente caso dell’alluvione è un esempio concreto di come la normativa civilistica e i contratti collettivi possano offrire un supporto adeguato in contesti di crisi, riconoscendo l’impossibilità oggettiva di adempiere alle proprie mansioni.