Allerta meteo e impossibilità ad adempiere al proprio lavoro: cosa succede per il lavoratore che non può recarsi sul luogo di lavoro a causa del maltempo? Il maltempo e le alluvioni che hanno colpito le regioni dell’Emilia Romagna e delle Marche hanno causato gravi disagi, con conseguenze significative per chi vive e lavora in queste aree. Tra i vari settori coinvolti, il personale scolastico è uno di quelli che risente maggiormente di queste emergenze. Ecco una panoramica sui diritti dei lavoratori scolastici in caso di ritardi o assenze causati da eventi eccezionali come il maltempo, e cosa stabilisce il Codice civile in tali situazioni.
Diritto all’impossibilità di adempiere al proprio lavoro: il Codice Civile tutela i lavoratori
Secondo l’articolo 1256 del Codice civile, un lavoratore non è obbligato a recuperare le ore non prestate se è impossibilitato a raggiungere il luogo di lavoro per cause non imputabili a lui, come un’alluvione o altri eventi naturali straordinari. Questo principio tutela il personale scolastico che, per ragioni di forza maggiore, non può recarsi a scuola. La norma si applica a situazioni di impossibilità oggettiva, sollevando così il lavoratore dall’obbligo di recuperare le ore perse o di giustificare l’assenza.
Chiusura delle scuole per allerta meteo: assenza giustificata e diritto alla retribuzione
Quando le autorità locali, come i sindaci o i prefetti, dispongono la chiusura delle scuole per proteggere la pubblica incolumità, la sospensione dell’attività scolastica è considerata legittima. In tali casi, il personale scolastico non è tenuto a presentare giustificazioni aggiuntive e non subisce alcuna decurtazione economica. Questo vale anche per il personale ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo), il quale, se impossibilitato a raggiungere la scuola, può giustificare l’assenza con permessi previsti dal contratto.
La chiusura delle scuole per eventi gravi come alluvioni o nevicate è dunque equiparata a una situazione di forza maggiore. I giorni di chiusura vengono considerati come servizio effettivamente prestato per il personale scolastico, contribuendo al raggiungimento di requisiti quali i 180 giorni di servizio per l’anno di prova o per la conferma di una supplenza.
Differenza tra sospensione delle attività didattiche e chiusura dell’istituto
La sospensione delle attività scolastiche, simile alla pausa per le vacanze di Natale o Pasqua, è una situazione in cui solo il personale ATA è tenuto a recarsi a scuola, mentre gli studenti e i docenti non hanno obblighi di presenza. Se tuttavia sono previste attività didattiche come collegi docenti o consigli di classe, il Dirigente scolastico può decidere di rimandare tali impegni o informare i docenti coinvolti.
Diversamente, quando la scuola è completamente chiusa per eventi di forza maggiore, tutti i membri della comunità scolastica, inclusi i docenti e il personale ATA, non sono tenuti a presentarsi. Questa assenza è completamente giustificata e non influisce negativamente né sulla retribuzione né sui requisiti di servizio.
Cosa accade se le attività didattiche non vengono sospese per allerta meteo?
Nel caso in cui le attività didattiche si svolgano regolarmente, ma un docente non riesca a raggiungere la scuola a causa del maltempo o per allerta meteo, la gestione dell’assenza cambia. Se il docente è assunto a tempo indeterminato, può usufruire di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e di 6 giorni di ferie con le stesse condizioni. Per i docenti a tempo determinato, sono disponibili 6 giorni di ferie e 6 giorni di permesso non retribuito per motivi personali.
Queste disposizioni garantiscono una certa flessibilità ai lavoratori, rispettando le esigenze individuali in situazioni di emergenza. Tuttavia, queste assenze devono essere formalmente giustificate secondo quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale per il personale scolastico.
L’importanza della tutela dei diritti lavorativi in situazioni di emergenza, come un’allerta meteo o per maltempo
Le normative in materia di diritti del personale scolastico in caso di maltempo o eventi naturali eccezionali sono fondamentali per garantire la sicurezza e la tranquillità dei lavoratori. Il riconoscimento del diritto all’assenza giustificata senza decurtazione dello stipendio è un elemento di tutela importante che consente ai lavoratori di affrontare le emergenze senza preoccupazioni ulteriori.
Il recente caso dell’alluvione è un esempio concreto di come la normativa civilistica e i contratti collettivi possano offrire un supporto adeguato in contesti di crisi, riconoscendo l’impossibilità oggettiva di adempiere alle proprie mansioni.
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