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Assenza per malattia e periodo di comporto: chiarimenti per il personale precario

Chiarimenti sull'assenza per malattia del personale supplente. Si ha diritto alla conservazione del posto per 9 mesi in un triennio scolastico

Supplenze

Il periodo di assenza per malattia, noto come periodo di comporto, garantisce al lavoratore la conservazione del posto di lavoro. Secondo l’articolo 17 del CCNL del 29 novembre 2007, tale periodo ha una durata massima di 18 mesi, calcolati sommando tutte le assenze per malattia avvenute nei tre anni antecedenti l’ultima malattia.

Durante i primi 9 mesi di assenza, il lavoratore riceve la retribuzione, anche se potrebbero essere applicate delle riduzioni salariali. Successivamente, è possibile ottenere un’estensione di altri 18 mesi senza retribuzione in casi di particolare gravità, su richiesta del dipendente.

Assenza e condizioni specifiche per il personale scolastico precario

Le condizioni specifiche, tra cui la durata del periodo di comporto e le modalità di retribuzione, possono variare a seconda del tipo di contratto, ad esempio per il personale scolastico. Per i docenti e il personale ATA con contratti a tempo determinato, si applica l’articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola 2006-2009, che estende alcune garanzie del personale a tempo indeterminato, limitatamente alla durata del contratto. In particolare, per chi ha contratti fino al 30 giugno o al 31 agosto, è garantita la conservazione del posto per un massimo di 9 mesi ogni tre anni scolastici.

Retribuzione e assenza per malattia: pagamento pieno per i primo 9 mesi

La retribuzione durante l’assenza per malattia segue le regole stabilite dall’articolo 19 del CCNL, prevedendo il pagamento pieno nel primo mese di assenza e il 50% per il secondo e terzo mese. Oltre questo periodo, il mantenimento del posto avviene senza retribuzione. Non ci sono eccezioni a queste regole, e superare i 9 mesi di assenza può portare alla risoluzione del contratto di lavoro.

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