La retribuzione durante l’assenza per malattia segue le regole stabilite dall’articolo 19 del CCNL, prevedendo il pagamento pieno nel primo mese di assenza e il 50% per il secondo e terzo mese. Oltre questo periodo, il mantenimento del posto avviene senza retribuzione. Non ci sono eccezioni a queste regole, e superare i 9 mesi di assenza può portare alla risoluzione del contratto di lavoro.